Negli appalti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi viene normalmente richiesto, quale requisito di carattere tecnico-professionale, l’aver svolto nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto.
Ma è possibile computare tra questi anche i servizi “in corso” o possono solo essere annoverati quelli già conclusi?
A questa domanda ha di recente risposto il TAR di Brescia.
IL CASO IN ESAME
Nella sentenza n. 740/2023 del 11/10/2023 il TAR Brescia analizza il caso nell’ambito di una procedura negoziata in cui l’Avviso esplorativo richiedeva come requisito l’esecuzione di servizi analoghi svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. Il requisito era chiaramente rivolto ad accertare il possesso da parte del concorrente della capacità tecnico-professionale e dell’organizzazione aziendale necessarie alla esecuzione dell’appalto oggetto di gara, in quanto maturate nell’esecuzione di servizi aventi analoghe caratteristiche e dimensioni.
La società concorrente aveva autocertificato in gara due servizi analoghi assunti nel triennio antecedente l’indizione della procedura e ancora in corso di svolgimento.
Parte ricorrente contestava che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver comprovato di avere svolto e di avere già ultimato servizi analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente l’indizione della procedura. Ciò in quanto gli unici due servizi analoghi dichiarati in gara erano ancora in corso di esecuzione, sicché l’aggiudicataria non sarebbe stata in condizione di comprovare l’avvenuta ultimazione di tali servizi attraverso la produzione dei certificati di corretta esecuzione rilasciati dagli enti committenti, e quindi di dimostrare, in definitiva, la propria affidabilità tecnico-professionale.
LA POSIZIONE DEL TAR
I Giudici respingono tale motivo d’appello argomentando che l’autocertificazione dei servizi analoghi in corso di esecuzione “sia idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto dalla stazione appaltante, non apparendo rilevante, in senso contrario, la circostanza che i servizi analoghi dichiarati dall’aggiudicataria siano ancora in corso di esecuzione e che, quindi, essa non sia in grado, allo stato, di produrre i certificati di regolare esecuzione degli stessi”.
I Giudici di Brescia rilevano infatti come non possa essere attribuita “un’enfasi eccessiva all’uso del participio «svolti» utilizzato dalla legge di gara con riferimento agli eventuali servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, assumendo che intendesse riferirsi soltanto ai servizi «già ultimati» dal concorrente prima dell’indizione della procedura; una tale interpretazione, infatti, sarebbe irragionevolmente restrittiva della concorrenza in quanto sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, il quale era diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente e dessero, pertanto, adeguata garanzia di corretta esecuzione del servizio di interesse; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati ultimati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame”.
D’altra parte, secondo il TAR, la stessa circostanza che i servizi analoghi dichiarati dall’aggiudicataria fossero ancora in corso di esecuzione “attesta, se mai, la regolare esecuzione degli stessi e l’assenza di comportamenti inadempienti o inefficienti dell’appaltatore, altrimenti forieri di provvedimenti sanzionatori o risolutivi da parte degli enti committenti, questi sì potenzialmente in grado di inibire la partecipazione alla procedura di gara di cui si discute”.
CONCLUSIONI
Pertanto i servizi analoghi già svolti nell’arco dell’ultimo triennio, ma ancora in corso di svolgimento, sono assolutamente idonei a soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale, anche ai sensi dell’articolo 100 comma 11 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Dott. Giulio Delfino
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