Le soglie di rilevanza comunitaria nell’ambito degli appalti pubblici sono quei valori di importo a base d’asta oltre i quali vi è l’obbligo di espletare una delle specifiche procedure previste dalle direttive europee sugli appalti pubblici, aperte a tutti gli operatori economici europei in possesso dei requisiti richiesti.
L’articolo 14 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici individua tali soglie di rilevanza comunitaria, evidenziando che le stesse sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proprio la Commissione con Regolamento delegato 2023/2495 ha rideterminato le soglie di rilevanza comunitaria per il biennio 2024-2025 che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio.
LE NUOVE SOGLIE
In particolare la Commissione ha così modificato le soglie per gli appalti dei SETTORI ORDINARI:
- euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
Non viene invece modificata la soglia di euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
IL RAFFRONTO CON LE SOGLIE PRECEDENTI
Quest’anno si rileva un chiaro aumento dei valori soglia rispetto al biennio precedente ed in modo particolare per il settore dei lavori, probabilmente anche in considerazione dei tassi di inflazione e dei costi delle materie prime in rialzo in tutto il continente.
Vediamo di seguito la progressione delle soglie di rilevanza comunitaria negli ultimi anni.
PRINCIPALI SETTORI |
Biennio 2020-2021 | Biennio 2022-2023 |
Biennio 2024-2025 |
Delta valore |
Lavori e Concessioni |
€ 5.350.000 |
€ 5.382.000 |
5.538.000 |
+ € 188.000 |
Servizi e Forniture – amministrazioni sub centrali |
€ 139.000 |
€ 140.000 |
€ 143.000 |
+ € 4.000 |
Servizi e Forniture – autorità governative centrali |
€ 214.000 |
€ 215.000 |
€ 221.000 |
+ € 7.000 |
L’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 precisa che per il calcolo di tali soglie si deve tenere conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto.
CONCLUSIONI
Tali modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2024, saranno obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiranno integralmente quelle vigenti in precedenza.
Dott. Giulio Delfino
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