Il TAR del Lazio sez. II-bis con sentenza n. 140 del 3 gennaio 2024 ha affermato che il sopralluogo non può essere considerato un requisito di ammissibilità alla procedura.
IL CASO
Nel ricorso in questione un operatore economico era stato escluso da una procedura di gara per mancata presentazione dell’attestazione del sopralluogo, previsto come obbligatorio dalla documentazione di gara.
LA POSIZIONE DEL TAR
Secondo i Giudici l’esclusione dalla procedura di gara per mancato espletamento del sopralluogo sarebbe illegittima perché viola i principi di tassatività, massima partecipazione e il divieto di aggravamento del procedimento.
Il TAR richiama per la sua decisione l’articolo 92 D.Lgs. 36/2023, relativo ai termini per la presentazione delle domande e delle offerte, il quale cita proprio il sopralluogo.
“… le stazioni appaltanti (…) fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta…”.
Dalla lettura si evince chiaramente che la visita dei luoghi non sia vincolo per la presentazione dell’offerta, ma sia un requisito limitativo per la stazione appaltante ai fini della previsione dei tempi di presentazione dell’offerta.
Inoltre il Tribunale sottolinea come il nuovo Codice dei contratti pubblici lasci molto meno spazio ad interpretazioni giurisprudenziali rispetto alla normativa precedente. Nel nuovo Codice è enunciato il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Agli operatori economici non sono affidati i contratti pubblici ove siano accertate le cause di esclusione esplicitamente previste dal D.Lgs. 36/2023. Queste sono le uniche clausole ammissibili. Come sottolineato dall’articolo 10 infatti il principio di tassatività invalida le clausole che prevedono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle contenute negli articoli 94 e 95. Queste sono da considerarsi nulle e non apposte.
CONCLUSIONI
In conclusione, in vigenza della nuova normativa sui contratti pubblici, il sopralluogo non può essere previsto dalla stazione appaltante come un adempimento previsto a pena di esclusione dalla gara.
Dott. Giulio Delfino
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