Negli affidamenti sotto soglia quale forma deve avere il contratto di appalto che viene sottoscritto dall’Amministrazione con l’affidatario alla luce del nuovo Codice? A tale domanda ha risposto il MIT con parere n. 2341 del 26/02/2024.
IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE
L’articolo 18, comma 1, del nuovo Codice al primo capoverso recita:
“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.”
Lo stesso articolo prosegue al secondo capoverso:
“In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (…)”
Dalla lettura dell’articolo si era ravvisato il dubbio circa la possibilità di poter applicare la forma pubblica amministrativa anche agli affidamenti diretti, in quanto la norma, non ne fa espresso divieto.
LA RISPOSTA DEL MIT
Il Supporto Giuridico: Servizio Contratti Pubblici del Ministero nega tale possibilità poiché ravvisa che la norma invero non prevede una scelta da operarsi in alternativa. Al contrario proprio la disposizione del testo in due capoversi diversi fa intendere che siano due modalità di stipula separate e distinte. Pertanto si legge nel parere che le procedure negoziate e gli affidamenti diretti hanno una disciplina di stipula dei contratti a loro appositamente dedicata che non rientra tra quelle elencate nel primo capoverso del medesimo articolo.
La risposta del MIT si fonda anche su uno dei principi cardine che hanno portato alla stesura del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ossia la semplificazione delle procedure dei contratti di importo inferiore alle soglie europee. In tale ottica che mira a rendere più snella tutta la procedura di affidamento di questi appalti, la stipula del contratto deve essere quanto più veloce ed efficiente possibile.
CONCLUSIONI
Pertanto la stipula dei contratti per affidamenti nella sottosoglia, affidamenti diretti e procedure negoziate, dovrà necessariamente avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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