Negli appalti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi/forniture viene normalmente richiesto, quale requisito di carattere tecnico-professionale, l’aver svolto nel triennio precedente commesse analoghe a quelle oggetto d’appalto. Il TAR della Campania, sezione quinta, con sentenza n. 1737/2024 ha affermato che la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto TUTTE le attività oggetto dell’appalto.
IL CASO
Nel ricorso in questione il ricorrente, arrivato secondo in una procedura di gara, richiede annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in quanto lamenta la violazione dell’articolo del disciplinare relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale. L’operatore economico arrivato secondo in graduatoria ritiene che il primo graduato in merito ai requisiti richiesti avrebbe indicato referenze non riferite a “forniture analoghe oggetto d’appalto” ma ad attività diverse, di talché l’impresa non avrebbe comprovato la capacità tecnica ed avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura.
LA POSIZIONE DEL TAR
Il TAR, riprendendo una giurisprudenza ormai consolidata sul punto, afferma che non sia possibile escludere gli operatori che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né si possa affermare che il concetto di servizi analoghi sia da interpretare come “servizi identici”. Infatti tale interpretazione va contemperata con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
In aggiunta i Giudici precisano che, nel caso di appalti composti da prestazioni diverse tra loro, non è necessario possedere requisiti per TUTTE le attività oggetto dell’appalto, ma è sufficiente averne maturati anche solo per alcune di esse.
Infatti nella sentenza si legge: “Pertanto, laddove la lex specialis richieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, dovendosi pervenire al contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche”.
CONCLUSIONI
In conclusione, la ratio del requisito esperienziale sottesa alla volontà di avere un’impresa oggettivamente qualificata va di fatto contemperata al principio di apertura al mercato.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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