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AFFIDAMENTI DIRETTI e TUTELA DEL LAVORO nei chiarimenti del MIT

By Marzo 25, 2024Ottobre 2nd, 2024No Comments

Il tema della tutela del lavoro nell’ambito degli affidamenti diretti ha caratterizzato alcuni quesiti posti al servizio di supporto giuridico per i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le risposte date dal MIT ci forniscono interessanti spunti di riflessione.

I QUESITI POSTI

I dubbi in relazione a questa tematica riguardano in particolar modo l’applicazione o meno dell’articolo 11 che definisce il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e dell’articolo 41 comma 13 e 14 sul calcolo dei costi della manodopera posti a base di gara.

Come prima cosa è necessario richiamare l’articolo 48 del Decreto Legislativo 36/2023, che specifica quali sono le discipline applicabili ai contratti sotto le soglie europee, in particolare l’articolo al quarto comma recita: “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente parte, le disposizioni del codice”.

Pertanto salvo deroghe esplicite, che nel caso degli articoli precedentemente richiamati non sono previste, si potrebbe già intuire come la risposta sia l’applicabilità delle disposizioni anche nel caso di affidamenti diretti nelle procedure sottosoglia.

RISPOSTA DEL MIT

Il Ministero conferma che anche per gli affidamenti diretti è obbligatorio per la stazione appaltante individuare in sede di richiesta di preventivo sia il CCNL da applicare che la stima dei costi della manodopera previsti e inoltre per l’affidatario indicare in sede di preventivo il CCNL applicato e la propria stima dei costi della manodopera.

Dato che la pratica risulta essere meno lineare della norma scritta, il MIT nel rispondere ai quesiti cerca di individuare possibili soluzioni pratiche per applicare agevolmente le norme sopracitate tenendo conto della mancata esplicazione di una gara negli affidamenti diretti.

La ratio per cui trovano applicazione gli articoli 11 e 41 è la tutela dei lavoratori che deve sempre e comunque essere rispettata. In mancanza di un bando di gara o invito a presentare un’offerta dove la stazione appaltante e l’ente concedente devono indicare il CCNL di riferimento, per gli affidamenti diretti il Ministero suggerisce due possibili modalità di verifica dell’utilizzo del contratto di settore:

  • la stazione appaltante potrà indicare il CCNL applicabile per vie informali nel momento in cui procede a richiesta di preventivo all’operatore economico;
  • la stazione appaltante potrà verificare la congruità dell’offerta presentata in base ad elementi specifici e perciò potrà verificare, ove non specificato, il CCNL che l’operatore economico intende applicare. In quest’ultima possibilità possiamo vedere come, seppur nelle more dell’applicazione dell’articolo 54 relativo all’esclusione automatica delle offerte anomale, sia sempre facoltà e dovere della stazione appaltante controllare il rispetto della normativa a tutela del lavoratore anche laddove l’operatore economico non abbia specificato il tipo di CCNL adottato.

CLAUSOLA SOCIALE

Si ricorda poi un precedente intervento del MIT, Parere 2083/2023, in cui si era invece espresso in merito al rapporto tra affidamenti diretti e applicazione della clausola sociale. In particolare, poiché l’articolo 57 del nuovo Codice prevede che “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, [omissis] devono contenere specifiche clausole sociali”, veniva chiesto al MIT se il riferimento a bandi di gara, avvisi e inviti consenta di interpretare la norma nel senso dell’inapplicabilità alle procedure di affidamento diretto rispetto alle quali non ricorre nessuno dei predetti atti.

Il Ministero risponde che il dato testuale induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti.

Quindi in caso di affidamenti diretti non si applica la clausola sociale e pertanto il nuovo affidatario non ha alcun obbligo di assunzione nei confronti del personale uscente. Tale aspetto risulta particolarmente rilevante per i servizi a carattere periodico e continuativo, dove il personale risulta legato agli stessi da anni attraverso i vari cambi d’appalto.

CONCLUSIONI

La tutela del lavoratore è prerogativa anche in sede di affidamenti diretti. Pertanto l’operatore economico dovrebbe, seppur non se ne faccia esplicita richiesta, considerare nei costi della manodopera l’applicazione di un CCNL di settore congruo.

Dott.ssa Giulia Tronfi

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]

GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.