Il Consiglio di Stato ha recentemente analizzato un caso riguardante l’impossibilità di presentare offerte da parte degli operatori economici in quanto il calcolo della base d’asta era inidoneo a coprire i costi ed ottenere una remunerazione adeguata dallo svolgimento del servizio richiesto dall’appalto.
IL CASO
Nel ricorso n. 5781/2023 al Consiglio di Stato, Sez. V, gli operatori economici, con l’ausilio di un perito di parte, volevano dimostrare che i costi relativi allo svolgimento del servizio, in particolare: a) costo del lavoro; b) costo delle attrezzature; c) costo dell’autovettura; d) spese generali erano stati sottostimati dalla stazione appaltante rispetto a quelli che erano i costi effettivi da sostenere per gli operatori. Ne conseguiva che, sulla base dei nuovi costi periziati dagli operatori economici, a base d’asta non permetteva né di coprire gli stessi né di ricavare un utile per l’impresa esecutrice.
I ricorrenti nello specifico lamentavano la “Notevole sottostima della base d’asta”, per effetto della quale “alle ricorrenti (…) è impedito di formulare un’offerta congrua al valore della base d’asta che tenga altresì conto dei reali costi per la corretta esecuzione del servizio e oltre che calibrata rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato”. E una “insostenibilità della gestione della commessa rapportato alla sua remuneratività”.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato condivide la giurisprudenza richiamata dalle appellanti in merito alla remuneratività d’impresa, secondo cui: gli appalti pubblici devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso: laddove i costi non considerati o non giustificati siano invece tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell’utile stimato, è evidente che l’offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile (Consiglio di Stato, V, 15 aprile 2013, n. 2063, citata da Consiglio Stato, V, 27novembre 2019, n. 8110 ed altre successive).
Ciò premesso nel caso di specie i Giudici di Palazzo Spada hanno accertato che dalle analisi presentate dalla stazione appaltante risultava un utile per l’impresa calcolato nella misura del 10% per tutte le tipologie di servizio richieste. Tale margine è stato dal Consiglio di Stato ritenuto congruo e pertanto il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
CONCLUSIONI
Nell’ individuare le condizioni di gara per la formulazione di un’offerta corretta da parte dell’operatore economico si deve tenere conto che la gara deve essere per lo stesso economicamente sostenibile, sia in termini di gestione dei costi che di utile di impresa. Non sono pertanto legittimi bandi che impediscano in modo “oggettivo e macroscopico” la formulazione di un’offerta congrua con la gestione d’impresa.
In ogni caso secondo il Consiglio di Stato un utile previsto per l’aggiudicatario pari al 10% dell’importo da aggiudicare è da ritenersi congruo.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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