L’ANAC torna nuovamente sulla questione se sia possibile o meno ricorrere alle procedure ordinarie negli affidamenti sotto soglia comunitaria.
La lettera dell’articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 infatti da un lato prevede espressamente la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie solo per appalti di lavori di valore superiore al milione, ma al contempo non contiene alcun divieto espresso di ricorso generale alle procedure ordinarie.
Sul punto si era già espresso il MIT nel novembre 2023 con una circolare ad hoc con cui si chiariva la possibilità in ogni caso di poter ricorrere alle procedure ordinarie per ogni importo del sotto soglia comunitario.
Avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo consultabile al seguente link https://progettoappalti.it/2023/11/27/circolare-a-firma-del-ministro-sotto-soglia-e-sempre-possibile-fare-ricorso-alle-procedure-ordinarie/
IL QUESITO POSTO AD ANAC
In questo caso la stazione appaltante pone un nuovo quesito ad ANAC poiché, in base alla previsione letterale dell’articolo 50 D.Lsg. 36/2023 comma 1 lettera d, è ammessa la possibilità di utilizzare procedura negoziata senza bando: “previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”. Non è chiaro se il ricorso a tale opzione debba ritenersi restrittivo e quindi utilizzabile solo nel caso contemplato nel comma 1, lett. d) della stessa o possa estendersi a tutti i contratti sotto soglia ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno e necessario.
PARERE DI ANAC
L’ANAC affonda le ragioni della sua risposta sia sulla Circolare del MIT n. 298 del 20 novembre 2023, in tema di “Procedure per l’affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”, sia sulla normativa comunitaria (direttiva 2014/24/UE), al fine di dirimere i predetti dubbi interpretativi.
Di fatti, bisogna tenere in considerazione, sia l’applicazione del principio del risultato (articolo 1 D.Lgs. 36/2023), che dispone di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, in osservanza del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea. Ma al contempo bisogna tenere anche presente il richiamo, ex articolo 48 comma 1, del Codice, alla disciplina comune applicabile ai contratti sotto soglia che richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice e in particolare il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
La conclusione di ANAC quindi, in linea con le precedenti pronunce giurisprudenziali, è di ammettere la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie anche nel sotto soglia.
L’Autorità infatti ammette che debba “ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.”
CONCLUSIONE
Pertanto le stazioni appaltanti anche nell’ambito del sotto soglia comunitario hanno sempre la facoltà di scegliere se ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, tenendo conto però del principio di risultato e fatta debita valutazione del perseguimento dell’interesse pubblico nel rispetto dei principi fondanti la normativa dei contratti pubblici.
Dott.ssa Giulia Tronfi
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]


