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IL TAR EMILIA ROMAGNA SUL PRINCIPIO DEL RISULTATO

By Maggio 13, 2024Ottobre 2nd, 2024No Comments

Il primo articolo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è dedicato al principio del risultato, eletto a principio ispiratore di tutta la nuova normativa. Ma quali conseguenze applicative ha questo principio e quali limiti incontra? A tali domande ha recentemente dato una risposta il TAR di Parma.

IL DETTATO NORMATIVO

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, rubricato Principio del risultato, prevede al comma 1 che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Secondo il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 98 del 29 aprile 2024,

il nuovo principio del risultato detta un’enunciazione di principio invero già implicita nella logica del sistema delle procedure ad evidenza pubblica, vale a dire che il primo obiettivo assegnato dal legislatore alle stazioni appaltanti è quello dell’affidamento dei contratti di appalto e di concessione in modo tempestivo, efficiente ed economico, dovendo tali risultati pur sempre coniugarsi con i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Pertanto sostanzialmente secondo i Giudici amministrativi con tale principio non vi sarebbe un cambio radicale di approccio, bensì semplicemente un’esplicitazione delle logiche da sempre sottese all’affidamento dei contratti pubblici.

DUE CRITERI DI INDIRIZZO

Secondo il TAR di Parma il principio del risultato, consente di orientare l’operato delle stazioni appaltanti attraverso due criteri di indirizzo:

  1. il criterio temporale della tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto, che impone alle stazioni appaltanti il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse per difficoltà connesse, tra l’altro, alla difficoltà di interpretazione delle disposizioni unionali e nazionali, oltre che da quelle fornite in sede pretoria, guardando al risultato attraverso l’applicazione di una regola per il caso concreto, pur sempre nel dovuto rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  2. il criterio qualitativo dell’efficienza ed economicità dell’affidamento ed esecuzione del contratto, la cui applicazione deve guidare la stazione appaltante nella scelta della soluzione che consenta di addivenire all’ottimizzazione del rapporto tra il profilo tecnico-qualitativo dell’offerta e quello economico del prezzo da corrispondere.

Appare interessante soffermarsi sul passaggio fatto dai Giudici sul tema della tempestività: in primo luogo sottolineano come debba essere tempestiva non solo e non tanto la procedura di affidamento, quanto la conclusione finale dell’esecuzione del contratto. Pertanto più che la rapidità dell’aggiudicazione ciò che rileva maggiormente è che si arrivi quanto prima possibile alla consegna del bene/servizio affidato. Ciò anche in considerazione del fatto che la fase di gara nel ciclo degli appalti pubblici ha un’incidenza non superiore al solo 20% sulle tempistiche totali.

Inoltre è interessante il punto di vista del TAR che evidenzia quale risvolto applicativo della tempestività il poter andare più spediti se si è in assenza di dubbi interpretativi delle norme e non, come ci si potrebbe aspettare, per la scelta di procedure semplificate e informali.

I LIMITI DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO

Il TAR, nel proseguo della sentenza, afferma che “il principio del risultato in generale, e il criterio qualitativo dell’efficienza ed economicità dell’affidamento ed esecuzione del contratto contenuto in particolare, trovano quale limite esterno il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Infatti poiché nel caso di specie la stazione appaltante si era autovincolata con l’indicazione nella lex specialis di specifici requisiti tecnici dell’offerta, non è invocabile il principio del risultato per giustificare la scelta di un’offerta che, quantunque vantaggiosa sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, non corrisponda a siffatti requisiti, posto che ciò contrasterebbe non solo con il principio di legalità, ma anche con quello pro-concorrenziale della par condicio competitorum. Pertanto se la stazione appaltante avesse ritenuto in applicazione del principio del risultato valida l’offerta tecnica della ricorrente, più vantaggiosa sotto il profilo qualitativo dell’efficienza ed economicità ma contemporaneamente non conforme alla lex specialis del capitolato speciale d’appalto, sarebbe incorsa in una inammissibile violazione del principio di legalità e di quello della par condicio competitorum.

CONCLUSIONI

Il principio del risultato incontra inevitabilmente i limiti costituiti dai principi di derivazione comunitaria, pertanto prevalenti, di legalità, trasparenza e concorrenza.

Inoltre il criterio di tempestività contenuto nel principio di risultato non deve essere inteso tanto con riferimento alla procedura di affidamento, quanto piuttosto in relazione alla conclusione dell’esecuzione del contratto.

Dott. Giulio Delfino

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.