Nei casi in cui l’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici prevede l’affidamento diretto è ammessa, in alternativa, la procedura negoziata. Questo è quanto si legge nella risposta del MIT al quesito 2577 del 03/06/2024.
I QUESITI
Il MIT torna nuovamente sulla questione delle procedure di affidamento diretto, ed in particolare, torna a dirimere la questione se sia possibile procedere con una procedura diversa dall’affidamento diretto quando questo sia espressamente previsto. La questione, in questo caso, è se sia ammesso aggravare la procedura effettuando una negoziata in luogo di un affidamento diretto. Inoltre, nel caso tale ipotesi possa essere accolta, si richiede se i termini cui fare riferimento per lo svolgimento della procedura siano liberi o siano gli stessi individuati dal legislatore per le procedure negoziate.
LA RISPOSTA DEL MIT
Riguardo al primo quesito il Ministero richiama preliminarmente la Circolare MIT del 20/11/2023, della quale avevamo già fatto un’analisi dettagliata che potrete trovare qui:
Questa chiarisce che è sempre ammessa la possibilità per le stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedure ordinarie, anche nei casi di affidamenti sotto soglia. La ragione di questa ammissibilità è il rispetto dei principi di accesso al mercato degli operatori economici e di garanzia della concorrenza. L’apertura del legislatore in tale senso, a parere del Ministero, prevede l’ammissibilità, in tutti i casi, alla scelta alternativa tra affidamenti diretti e procedure “proconcorrenziali”, nelle quali rientrano anche le negoziate. Nei casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano opportuno possono fare ricorso a procedure maggiormente complesse e articolate, in applicazione del principio di raggiungimento del risultato ed in deroga alla massima tempestività, se ciò serve a fornire una maggiore garanzia ai principi sopracitati.
Sulla scorta di tali considerazioni il MIT riconosce che è facoltà delle stazioni appaltanti acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto.
I TERMINI DA RISPETTARE
Un ulteriore dubbio riguarda il fatto che il Codice non definisce termini specifici per le procedure degli affidamenti diretti. Pertanto, qualora si facesse ricorso a procedure negoziate, si richiede al MIT se siano da rispettare comunque i termini per le procedure di appalto e concessione elencati all’Allegato I.3 del nuovo Codice, in particolare: quattro mesi per la conclusione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita; tre mesi per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo.
Il Ministero sottolinea come, qualora si svolga una procedura diversa dall’affidamento diretto, si debbano rispettare i termini individuati dal legislatore per quella procedura. Inoltre, prosegue, qualora si scelga la procedura negoziata al posto dell’affidamento diretto, è opportuno motivare adeguatamente tale scelta anche in considerazione dall’eventuale allungamento dei tempi per la conclusione del procedimento.
CONCLUSIONI
È sempre ammesso il ricorso ad una procedura negoziata od ordinaria piuttosto che l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture rientranti nelle categorie per le quali l’affidamento è ammesso. Lo stesso Ministero suggerisce il ricorso ai principi di accesso al mercato degli operatori economici e di garanzia della concorrenza quale motivazione della scelta di utilizzare procedure maggiormente complesse e articolate.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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