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Per il TAR Brescia non è obbligatoria la parità di retribuzione tra CCNL

By Luglio 1, 2024Ottobre 2nd, 2024No Comments

Il nuovo Codice ha riservato particolare attenzione alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, dedicando ad essi uno dei principi introduttivi. Non sempre però nella pratica quotidiana è agevole verificare l’equivalenza tra il CCNL individuato come idoneo all’appalto dalla stazione appaltante e quello indicato in sede di offerta dagli operatori economici, se diversi. Il TAR Brescia ha di recente specificato che per valutare un’eventuale equivalenza non è indispensabile che vi sia parità di retribuzione.

IL QUADRO NORMATIVO

L’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore” stabilisce che: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

I successivi due commi prevedono che:

  • nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione;
  • gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Infine l’articolo 11, per i casi in cui i CCNL di stazione appaltante e offerente non coincidano, dispone che la stazione appaltante acquisisca la dichiarazione di equivalenza delle tutele e, prima dell’aggiudicazione, la verifichi.

LA POSIZIONE DEL TAR BRESCIA

Sul punto è intervenuto il TAR Brescia con sentenza n. 89 dell’11/03/2024 che preliminarmente ha ricordato come “in base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative”.

Ciò premesso secondo i Giudici “la suddetta norma determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto”.

Il TAR, entrando più nel caso specifico in cui non vi sia parità retributiva tra i due CCNL in valutazione, afferma: “occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico”.

CONCLUSIONI

Pertanto il TAR Brescia ritiene che la valutazione di equivalenza tra due CCNL debba essere complessiva tra aspetti giuridici ed economici e che non sia indispensabile la parità di retribuzione tra gli stessi.

Dott. Giulio Delfino

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.