Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con un comunicato del 5 Giugno 2024 ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti indicazioni in merito alla corretta selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate negli affidamenti al di sotto delle soglie europee. Questo in quanto l’Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza ha riscontrato diverse anomalie e criticità applicative in merito ai criteri di selezione degli stessi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’articolo 49 D.Lgs 36/2023 che disciplina il principio di rotazione, limita fortemente l’affidamento consecutivo all’operatore economico uscente. L’invito all’uscente è consentito se tutti gli operatori economici che manifestano interesse per la partecipazione siano invitati, quindi qualora non venga posta alcuna limitazione agli inviti.
L’articolo 50 comma 2 del nuovo Codice stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ammettendone la possibile deroga soltanto in “presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”. Nello stesso senso dispongono l’art. 2 comma 3 e l’art. 3 comma 4 dell’Allegato II.1 per i quali il ricorso al sorteggio è da ritenersi consentito soltanto “in casi eccezionali” ed in presenza “di oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.
Inoltre, per le procedure negoziate, l’Allegato II sottolinea quali siano i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l’eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, ossia:
- pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto;
- rispettosi del principio di concorrenza;
- oggettivi e non discriminatori;
- proporzionati e trasparenti.
LE CONSIDERAZIONI DI ANAC
L’Autorità sulla base dei richiami normativi, prosegue nell’indicare alle stazioni appaltanti quali possano essere i criteri di selezione idonei e quali no. Vengono richiamati quei metodi ritenuti non oggettivi, pertanto non applicabili, come: territorialità, ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, o tutti quei criteri che abbiano finalità od effetto escludente dei singoli candidati.
Stante che le disposizioni normative rimettono da ultimo all’autonomia delle singole stazioni appaltanti l’individuazione degli specifici criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate, necessari soprattutto nei casi di avvenuta istituzione di appositi elenchi, l’ANAC invita le stesse al rispetto di alcune indicazioni operative nell’identificazione degli stessi:
- la modalità di costituzione e aggiornamento degli Elenchi fornitori, distinti per categoria e fascia di importo, deve essere individuata in modo tale che gli stessi risultino: a) pertinenti rispetto l’oggetto dell’appalto; b) rispettosi del principio di concorrenza; c) oggettivi e non discriminatori; d) proporzionati e trasparenti;
- nella redazione di graduatorie funzionali alla selezione degli inviti si deve rispettare il del principio di rotazione, pertanto escludendo l’operatore uscente;
- i criteri di selezione utilizzati vanno indicati espressamente nella determina a contrarre e nell’eventuale avviso per manifestazione di interesse;
- si invita ad aggiornare tempestivamente gli elenchi deli operatori economici interessati a partecipare alle gare, anche nell’ottica di una maggiore apertura del mercato alle micro, piccole e medie imprese, così come previsto dall’articolo 10 comma 3. Proprio in relazione a ciò l’Autorità suggerisce la formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto, da cui selezionare gli operatori da invitare, in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.
CONCLUSIONI
I criteri adottati dalle stazioni appaltanti per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata non devono avere alcuna finalità o effetto escludente dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati ai soli fini della redazione di una (o più) possibile graduatoria, che garantisca, quanto più possibile l’accesso alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto del principio di massima partecipazione. È consentito escludere soltanto gli operatori privi dei necessari requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti nel rispetto del principio di rotazione.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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