Come noto il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge promosso dal Ministro della Giustizia che, tra diverse misure, conteneva anche l’abolizione del reato dell’abuso d’ufficio.
Meno noto è però che, parallelamente, con Decreto Legge (pertanto già vigente) è stato introdotto nel Codice penale un nuovo reato. Si tratta del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili che sostanzialmente recupera la tutela penale dell’abuso d’ufficio, specie per le condotte legate alla gestione degli appalti.
L’ABUSO D’UFFICIO
L’articolo 323 del Codice penale, oggi abolito ma a cui era già stato ridotto il raggio d’azione con il primo Decreto Semplificazioni del 2020, recitava così: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Pertanto il reato puniva il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che nello svolgere le proprie funzioni intenzionalmente procurasse a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecasse ad altri un danno ingiusto. Ciò nei casi in cui si verificasse una violazione di specifiche norme di legge, senza che vi fossero margini di discrezionalità nell’interpretazione delle stesse.
L’INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI
Il Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92, adottato dal Consiglio del Ministri, ha stabilito che al Codice penale dopo l’articolo 314 è inserito il seguente:
“Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). – Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Come si può notare c’è molta somiglianza tra la vecchia fattispecie e la nuova.
Infatti anche questo nuovo reato punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. E anche nel nuovo reato è richiesta una violazione di specifiche norme di legge, senza che vi siano margini di discrezionalità nell’interpretazione delle stesse.
Con riferimento al presupposto del reato, l’abuso d’ufficio citava espressamente lo “svolgimento delle funzioni o del servizio” mentre nel nuovo reato si legge: “per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui”. Almeno per ciò che riguarda la disciplina degli appalti tale differenza non pare comportare sostanziali ricadute pratiche in quanto è pacifico che chi gestisce procedure pubbliche di affidamento destina denaro pubblico (appalti) o beni pubblici (concessioni) e pertanto ricade a pieno nella nuova fattispecie dell’articolo 314-bis.
Ci sono però due evidenti differenze tra vecchio e nuovo reato:
- Nel nuovo reato non viene più punita la condotta di chi omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;
- Viene ridotta la cornice edittale della pena che passa da 1-4 anni a 6 mesi-3 anni.
Quindi non vengono più punite le condotte di mancata astensione e sono state ridotte le pene.
IL PECULATO
Resta poi ovviamente in vigore il reato di peculato che punisce le più gravi condotte del pubblico ufficiale che sfrutta il proprio servizio pubblico per appropriarsi di denaro o beni altrui.
Infatti l’articolo 314 del Codice penale prevede che: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.
CONCLUSIONI
Pertanto le condotte di un RUP e di altri soggetti incaricati di pubblico servizio che possano alterare il corretto svolgimento di un affidamento pubblico, in violazione delle norme previste dal Codice, determinando ingiusti vantaggi a sé o ad altri o anche solo danni ingiusti ad altri, non saranno più colpevoli del reato di abuso d’ufficio bensì di indebita destinazione di denaro o cose mobili o, nei casi più gravi, di peculato.
Dott. Giulio Delfino
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