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IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PREVALE ANCHE SUL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ

By Luglio 22, 2024Ottobre 2nd, 2024No Comments

Il MIT si è espresso con parere 2624 del 21 Giugno 2024 rispondendo al quesito postogli da una stazione appaltante riguardo la possibilità di derogare al principio di rotazione (ex articolo 49 D.Lgs 36/2023) per evitare un dispendio maggiore di costi per un nuovo affidamento avente le medesime caratteristiche del precedente.

IL QUESITO

Nel bilanciamento tra principio di economicità dell’azione della pubblica amministrazione, finalizzata al perseguimento del risultato dell’affidamento del contratto pubblico, e principio di rotazione nel sottosoglia, quale prevale? È corretto procedere con l’applicazione dell’articolo 49 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici anche qualora questo comporti maggiori costi per la stazione appaltante?

Come abbiamo potuto evincere dai numerosi quesiti e dubbi interpretativi emersi negli ultimi mesi, l’applicazione del principio di rotazione continua ad essere molto discussa nell’ambito degli appalti pubblici, in quanto attiene alle procedure di affidamento al di sotto delle soglie comunitarie (non soggette all’applicazione delle regole ordinarie dell’evidenza pubblica) che rappresentano una consistente quota degli affidamenti pubblici.

Proprio per l’ampio ricorso a queste procedure d’appalto, molte stazioni appaltanti continuano ad avere dubbi sull’applicazione del principio di rotazione, il quale pone un limite inderogabile all’affidamento di lavori, servizi e forniture all’operatore uscente. La norma dispone infatti il divieto di ri aggiudicazione al medesimo operatore economico per due consecutivi affidamenti, allo scopo di favorire, appunto, la rotazione tra i diversi operatori del settore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 49, nello specifico, vieta “l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

RISPOSTA DEL MIT

il Ministero dei Trasporti non ritiene ipotizzabile la deroga del principio di rotazione, quale principio generale fondante l’affidamento delle procedure nel sottosoglia, ad altra disposizione, neppure a quella connessa all’economicità dell’azione della pubblica amministrazione. Il MIT, richiamando il parere di ANAC 58/2023, chiarisce nuovamente che le uniche eccezioni (oltre alla deroga al di sotto dei 5.000 Euro) ammesse al principio di rotazione sono quelle vagliate dai commi 4 e 5 dell’articolo 49:

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. I requisiti previsti devono essere tutti contemporaneamente presenti.

Quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

La stazione appaltante, nel porre il presente quesito al MIT, vaglia inoltre l’ipotesi dell’eventuale danno erariale in cui potrebbe incorrere se considerasse prioritarie le disposizioni dell’articolo 49 rispetto al principio di economicità. Si può ritenere che il Ministero, facendo valere l’inderogabilità del principio di rotazione, sottenda che la stazione appaltante possa considerarsi al riparo da eventuali censure di danno erariale, in quanto agisce in linea con i disposti normativi.

CONCLUSIONE

In conclusione, il principio di rotazione detta la regola da seguire per le stazioni appaltanti ogniqualvolta si proceda con un affidamento nel sottosoglia.

Si può supporre inoltre che, nel porre dei limiti all’affidamento all’operatore economico uscente per favorire la concorrenza e maggior partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di appalto al di sotto delle soglie comunitarie, il legislatore abbia previsto che ciò avrebbe potuto comportare un aggravio di spesa per le pubbliche amministrazioni, ma lo ha ritenuto un problema minore se bilanciato alla lesione della concorrenza.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.