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VADEMECUM ANAC sugli AFFIDAMENTI DIRETTI

By Agosto 26, 2024Ottobre 2nd, 2024No Comments

L’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 30 luglio ha pubblicato un vademecum informativo sulla materia degli affidamenti diretti, al fine di riassumerne e renderne più chiara ed identificabile la normativa. Il prontuario di nozioni ivi contenute fa riferimento alla normativa degli affidamenti diretti per lavori di importi inferiori a 150.000 euro e di forniture e servizi di importi inferiori ai 140.000 euro. Nella pubblicazione si trovano anche riassunte le modalità digitale di acquisizione del CIG.

Il documento, partendo dalle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 36/2023, corredate dai pareri chiarificatori dell’Autority e del MIT, che si sono susseguiti sulla materia in oggetto, delinea un puntuale quadro normativo cui fare riferimento.

Di seguito andremo ad analizzare alcuni dei contenuti più interessanti:

INTERESSE TRANSFRONTALIERO

In prima istanza l’Autorità vuole sottolineare come le stazioni appaltanti debbano verificare l’assenza di un interesse transfrontaliero dell’appalto prima di procedere ad affidamento diretto. Il documento individua alcuni elementi utili al fine di rilevare la presenza di tale interesse:

  • valore stimato;
  • tecnicità o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri;
  • caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
  • esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie” (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

PRASSI APPLICATIVE

Si evidenzia che la norma conferma:

  • il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;
  • la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi.

L’ANAC poi si sofferma su un punto piuttosto dibattuto in dottrina ma anche in giurisprudenza amministrativa: “La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sezione V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sezione IV, sentenza n. 3287 del 2021)

Pertanto l’ANAC sembra aderire al filone giurisprudenziale secondo cui prevale la nomenclatura “affidamento diretto” sulla sostanza di come sia strutturata la procedura di individuazione dell’affidatario.

Si conferma anche che per gli affidamenti diretti sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali.

ELENCHI E ALBI DI OPERATORI ECONOMICI

Nel vademecum si rinvia, per indicazioni utili circa la corretta formazione e gestione di eventuali Elenchi istituiti presso le stazioni appaltanti, ai due recenti Comunicati del Presidente (5 e dal 24 giugno 2024) riguardanti: indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate; rotazione degli affidamenti.

Particolare attenzione deve essere posta nello stilare questi Elenchi/Albi: “La scelta dell’operatore aggiudicatario deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità

dell’intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, da individuarsi nello stesso regolamento e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per importi superiori a 5000 euro e fino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti”

RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE O NEGOZIATE

Agli affidamenti diretti si applicano i principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

Pertanto l’ANAC ribadisce la facoltà per le stazioni appaltanti di ricorrere a procedure ordinarie o a procedure negoziate in luogo degli affidamenti diretti.

A fondamento di ciò il documento richiama il parere del MIT n. 2577 del 03/06/2024, ove il Ministero sottolineava che è sempre ammessa la facoltà dell’amministrazione di:

  • utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, in quanto espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali;
  • acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto, pur nel rispetto del principio del risultato che impone, tra l’altro, di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività.

Anche ANAC nel parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, ha ritenuto che “debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.

Si ricorda che il principio di risultato impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il documento conferma che la rotazione si applica all’affidamento immediatamente successivo (e non solo dal “terzo”) e sottolinea il fatto che la norma non ripropone il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno un diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Il testo suggerisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico: ad esempio da 5.000 euro fino a 40.000 e da 40.000 fino alla soglia dell’affidamento diretto. Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia. Si ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.

In merito alla possibilità di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, si richiama l’obbligo di motivazione della contemporanea sussistenza dei tre presupposti che ne ammettono l’ammissibilità, individuati in:

  • struttura del mercato;
  • effettiva assenza di alternative;
  • accurata esecuzione del precedente contratto.

Tali requisiti sono “concorrenti e non alternativi tra loro” e devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura.

SEMPLIFICAZIONE IN ORDINE AL CONTROLLO DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI D’IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Il MIT in data 30 giugno 2023 ha chiarito che per le procedure di cui all’articolo 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le stazioni appaltanti possono disporre che tali requisiti possano essere indicati o su un modello semplificato di dichiarazione oppure con DGUE. Salva poi la facoltà di verifica del possesso degli stessi, da parte dell’amministrazione stessa a campione.

ITER PROCEDIMENTALE PER L’AFFIDAMENTO

Si riassumono brevemente le fasi del procedimento dell’affidamento diretto, distinguendo tra:

FASE PRELIMINARE che prevede:

  1. Nomina del RUP
  2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto
  3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006)

FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:

  1. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i
  2. Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40. 000 euro

FASE DI AFFIDAMENTO che prevede:

6.Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente.

DIGITALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE CIG

Infine l’ANAC ha dedicato un paragrafo alle novità derivanti dalla digitalizzazione delle procedure d’appalto, andate a regime a far data dal primo gennaio di quest’anno. Da questa data vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per gli affidamenti diretti il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto, così come previsto dall’articolo 17 comma 2. Si ricorda infine che sono 2 le modalità di acquisizione del CIG attualmente predisposte per gli affidamenti diretti, la Scheda AD5 per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro; e la Scheda AD3 per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 e fino a 140.000,00 (compreso) per beni e servizi e 150.000,00 (compreso) per lavori.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.