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LA FORMA CONTRATTUALE NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

By Settembre 2, 2024Ottobre 2nd, 2024No Comments

Il MIT con parere 2632 del 18/07/2024 risponde al quesito riguardo quale sia la forma contrattuale da usare per perfezionare i contratti di affidamento sottosoglia. In particolare si chiedeva se la forma di stipula del contratto sia vincolata a quanto disposto all’articolo 18 del nuovo Codice ovvero se sia ammessa la libera iniziativa della stazione appaltante.

I QUESITI

La stazione appaltante solleva in particolare due questioni. La prima questione riguarda il fatto se resti in capo all’amministrazione la decisione in ordine alla forma di stipula o se l’articolo 18 imponga in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell’Ente.

La seconda domanda, qualora prevalga l’autonomia di stipula in capo all’Ente, chiede se occorra adottare un regolamento che prevede le diverse forme contrattuali con predeterminazione dei criteri, oppure se la decisione della forma del contratto possa essere rimessa alla Dirigenza caso per caso.

LA NORMA

L’articolo 18, comma 1, D.Lgs 36/2028, definisce espressamente la forma contrattuale con cui perfezionare l’aggiudicazione di procedure di negoziate e affidamenti diretti. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.”

PARERE DEL MIT

Il Ministero ritiene che l’articolo 18 vada letto in combinato disposto con i principi del risultato (articolo 1), espressione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa, e della fiducia (articolo 2), che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Poiché nel sotto soglia rientrano varie tipologie di affidamenti con differenti caratteristiche di complessità e di valore non sarebbe funzionale applicare a questo ampio gruppo di affidamenti la stessa forma contrattuale, in quanto, in alcuni casi, ciò potrebbe minare la ratio della celerità e semplificazione che invece caratterizza questa categoria di appalti. La decisione di quale forma di stipulazione adottare avverrà a cura del Dirigente competente, individuando quella più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, di predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta.

CONCLUSIONI

Il sotto soglia, come evidenziato anche recentemente dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, era stato introdotto in un momento d’urgenza per accelerare l’avvio degli affidamenti, ma ad oggi, le soglie applicative di questa disciplina risultano molto elevate. Pertanto tale ambito comprende un ampio ventaglio di situazioni di affidamento, ove ovviamente non può considerarsi un’univoca forma contrattuale applicabile. A meno che non vengano apportate novità alle disposizioni normative in tema di sottosoglia è razionale rimette la decisione della forma di stipula del contratto al caso concreto. Sarà la stazione appaltante a selezionare la forma contrattuale più idonea tra quelle elencate al primo comma dell’articolo 18.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.