Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, modifiche mirate ad accelerare sia la fase di pubblicazione dei documenti di gara, sia la stipula del contratto, sia infine l’esecuzione dell’appalto con premialità e penalità specifiche.
I TERMINI DI DURATA DELLE PROCEDURE
Lo schema di Correttivo modifica l’“ARTICOLO 17 Fasi delle procedure di affidamento” prevedendo che le stazioni appaltanti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. In sostanza si aggiungono ai termini per la conclusione anche dei termini per la pubblicazione della gara, seppure come vedremo limitatamente agli appalti di lavori. Infatti viene aggiunto un comma 3 bis all’articolo 17 secondo cui “l’allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire”. Quindi si inserisce un termine massimo per la pubblicazione della gara una volta ultimato il progetto.
In tal senso lo schema di Correttivo introduce integrazioni anche all’Allegato I.3 a cui si aggiunge la previsione che “i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.” Sostanzialmente si recepisce la modifica introdotta all’articolo 17 e si quantifica in tre mesi il termine massimo che può intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione della gara. Inoltre l’Allegato prevede la possibilità per il RUP di prorogare tale termine:
- per un massimo di un mese in presenza di circostanze eccezionali;
- per un ulteriore mese in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà.
RIDUZIONE DEL TERMINE DI STAND STILL
Lo schema di Correttivo va a modificare anche l’“ARTICOLO 18 Il contratto e la sua stipulazione” nella misura in cui riduce lo stand still a 30 giorni.
Lo stand still è quel termine dilatorio tra l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto. Più nello specifico quando si parla di stand still si fa riferimento al divieto per la stazione appaltante di stipulare il contratto prima dei 35 giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Questo termine dilatorio è stato inserito nel Codice dal legislatore per evitare che si firmi il contratto d’appalto quando sono ancora decorrenti i termini a favore dei concorrenti non aggiudicatari per l’impugnazione della procedura, con la possibilità quindi di un ricorso al TAR.
Ebbene lo schema di Correttivo riduce questo termine da 35 a 30 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, decorsi i quali sarà possibile stipulare il contratto.
PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE
Lo schema di Correttivo prova a ridurre anche i tempi in fase di esecuzione, inasprendo le penali già previste dal Codice e potenziando il sistema di premialità acceleratoria.
In particolare viene modificato l’“ARTICOLO 126 Penali e premi di accelerazione” aumentando in primo le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Tali penali giornaliere passano da una forbice compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale a una forbice compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Inoltre il sistema di premialità acceleratorie previsto dallo stesso articolo 126 passa da facoltativo ad OBBLIGATORIO per la stazione appaltante, ma SOLO per i lavori.
Inoltre si prevede che “la stazione appaltante stabilisce, altresì, l’ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell’interesse all’esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto”.
Il riconoscimento di dette premialità viene però subordinato anche al fatto che siano state garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.
Lo schema di Correttivo introduce poi in via innovativa anche un sistema di premialità per servizi e forniture, questo però solo facoltativo.
Infatti si prevede che: “Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l’oggetto dell’appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, in modo chiaro e inequivoco, i casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione e ne determina l’ammontare in conformità con i criteri previsti per i lavori”.
CONCLUSIONI
Pertanto si può rilevare in diverse parti dello schema di Correttivo misure pensate per riuscire a velocizzare la conclusione degli appalti. Si tratta di un refrain ricorrente negli ultimi anni nel settore dei contratti pubblici, sotteso dalla logica del “bisogna fare e anche velocemente”, anche a costo di porre minore attenzione su cosa si fa e su chi si sceglie per farlo.
Dott. Giulio Delfino
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