Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, modifiche relative al CCNL da applicare e alla relativa valutazione di equivalenza, mediante inserimento di un nuovo allegato ad hoc, con la novità rappresentata da una presunzione di equivalenza.
Lo schema di Correttivo modifica l’“ARTICOLO 11 Contratti collettivi nazionali di settore” prevedendo che le stazioni appaltanti indichino nei bandi e negli avvisi il CCNL da applicare in conformità con l’Allegato I.01. Inoltre prevede che siano le equivalenze tra CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello scelto dal concorrente siano verificate in conformità all’Allegato I.01.
L’Allegato I.01 altro non è che un nuovo allegato inserito ad hoc proprio per fornire uno strumento utile alle stazioni appaltanti sia a identificare il CCNL da indicare per ogni appalto sia a valutare le eventuali equivalenze con altri CCNL, inserendo come detto una presunzione.
LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CCNL
L’Allegato I.01 ribadisce un concetto già affermato più volte dalla giurisprudenza maggioritaria, ossia che le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
Ciò detto, le stazioni appaltanti DEVONO individuare e indicare nella documentazione di gara il CCNL da applicare, ovviamente in coerenza con le prestazioni oggetto dell’appalto.
Al fine di facilitare il lavoro alle stazioni appaltanti, l’Allegato I.01 fornisce due criteri per individuare correttamente il CCNL:
- il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell’invito;
- la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie.
L’Allegato 1.01 prosegue specificando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell’invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro.
Pertanto gli elementi da tenere in considerazione per le stazioni appaltanti ai fini della corretta individuazione del CCNL sono: >il codice ATECO >i contratti collettivi firmati dalle maggiori sigle sindacali >le tabelle ministeriali relative al costo del lavoro.
L’Allegato suggerisce infine che per individuare le sigle sindacali maggiormente rappresentative potrà essere valutata anche la presenza di loro rappresentanti nel Consiglio del CNEL.
L’EQUIVALENZA
Come accennato, l’articolo 3 dell’Allegato I.01 contiene una presunzione in tema di equivalenze tra CCNL. Infatti il nuovo allegato specifica che ai fini delle dichiarazioni di equivalenza previste dall’articolo 11 del Codice “si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa”.
In sostanza se i due CCNL in sede di valutazione di equivalenza sono sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali si presume che siano equivalenti.
Solo negli altri casi la stazione appaltante dovrà effettuare una valutazione di equivalenza considerando i contenuti dei due CNNL.
A tal fine l’articolo 4 dell’allegato I.01 prevede che si considerino, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
Per la valutazione di equivalenza economica l’Allegato I.01 specifica che si devono considerare le componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR); eventuali mensilità aggiuntive; eventuali ulteriori indennità previste.
Per la valutazione di equivalenza delle tutele normative l’Allegato I.01 specifica che si devono considerare i seguenti parametri: disciplina concernente il lavoro supplementare; clausole relative al lavoro a tempo parziale; disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi; disciplina compensativa relativa alle festività soppresse; durata del periodo di prova; durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità; disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; monte ore di permessi retribuiti; disciplina relativa alla bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa.
Dati questi riferimenti concreti forniti dall’Allegato I.01, sempre l’articolo 4 prevede che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando:
- il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito
e
- quando gli scostamenti rispetto ai parametri relativi alle tutele normative sono marginali.
Se la parte relativa alla verifica dell’equivalenza tra CCNL diversi è chiara e sostanzialmente sancisce che debba esserci identità di valore economico complessivo tra i due contratti, molto più incerto e nebuloso è invece il quadro relativo alla presunzione di equivalenza.
Si potrà infatti verificare il caso di CCNL firmati dalle medesime sigle sindacali che però non sono concretamente equivalenti tra loro in merito alle tutele economiche e normative previste per i lavoratori, che però saranno presuntivamente considerati equivalenti. Di contro ci potranno essere casi di CCNL con valore economico complessivo non identico ancorché simile che dovranno invece essere dichiarati non equivalenti e pertanto non idonei.
CONCLUSIONI
Pertanto si può rilevare che con l’Allegato I.01 sono stati inseriti parametri di indubbia utilità per le stazioni appaltanti al fine di individuare il corretto CCNL e di valutare più agevolmente le equivalenze tra CCNL diversi. Vi è però la novità della presunzione di equivalenza che stride con questo intento chiarificatore perché idonea a creare inevitabilmente confusione sulla valutazione di equivalenza tra CCNL.
Dott. Giulio Delfino
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