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CORRETTIVO APPALTI: le modifiche alla disciplina del SUBAPPALTO

By Novembre 4, 2024No Comments

Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, modifiche alla disciplina del subappalto. In particolare le principali novità su questa tematica riguardano: riserva di subappalto per le piccole e medie imprese, inserimento di clausole di revisione prezzi, CCNL da applicare ai lavoratori in subappalto e certificati relativi alle prestazioni eseguite ai fini delle attestazioni SOA.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il comma 2 dell’articolo 119 rubricato “Subappalto” viene modificato dallo schema di Correttivo che inserisce una sorta di subappalto riservato per le piccole e medie imprese al 20%.

In particolare viene aggiunto il seguente periodo: “I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.

Se da un lato sembra quasi obbligatorio, per chi voglia ricorrere al subappalto, riservare almeno un 20% della totalità delle prestazioni da subappaltare alle piccole o medie imprese, dall’altro la norma concede all’operatore economico di superare tale “obbligo” motivando in sede di offerta l’impossibilità di farlo nel caso di specie in ordine a motivi inerenti all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si badi bene che la riserva del 20% per le piccole e medie imprese non va calcolato sul valore complessivo dell’appalto, bensì sul totale delle prestazioni da subappaltare.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Lo schema di Correttivo introduce un comma 2 bis all’articolo 119, il quale prevede: “Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 e in coerenza all’Allegato II-2-bis”.

Pertanto anche all’interno del contratto di subappalto sarà necessario inserire clausole di revisione prezzi tra appaltatore e subappaltatore, pena la mancata autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

CCNL PER I LAVORATORI IN SUBAPPALTO

Lo schema di Correttivo modifica il comma 12 dell’articolo 119 nella misura in cui, confermato che il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, inserisce la possibilità di utilizzo di un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore. Ciò ovviamente qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Tale previsione è coerente con le modifiche apportate dallo stesso Correttivo alla disciplina relativa ai CCNL (qua il nostro approfondimento sul punto https://progettoappalti.it/2024/11/03/correttivo-appalti-le-modifiche-su-ccnl-e-relative-equivalenze/), che vieta l’imposizione di un unico CCNL, consentendo l’impiego di CCNL diversi purché equivalenti.

CERTIFICAZIONE LAVORI SVOLTI AI FINI DELL’ATTESTAZIONE SOA

La novità che desta maggiore curiosità è però quella introdotta dallo schema di Correttivo al comma 20 dell’articolo 119, nella misura in cui questo prevede che i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite dai subappaltatori possono essere utilizzati dai SOLI subappaltatori stessi per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione.

Quindi la certificazione della prestazione affidata in subappalto non è più utilizzabile anche dall’appaltatore ai fini della qualificazione SOA. Ciò, se pur condivisibile nella logica del solo chi fa materialmente può accrescere i propri requisiti, determinerà però inevitabilmente una maggior cautela da parte degli appaltatori a concedere parti di contratto in subappalto se da ciò possa conseguire per loro una mancanza di requisiti per ottenere o rinnovare un’attestazione SOA.

CONCLUSIONI

Pertanto le modifiche introdotte all’istituto del subappalto non paiono modificare in modo significativo l’impianto complessivo dell’articolo 119. Piuttosto contengono piccole norme di favore per le piccole e medie imprese e per i subappaltatori in generale, la cui concreta operatività sarà tutta da verificare sul campo e nel tempo.

Grande assente è però la mancata limitazione dei subappalti a cascata che era stata invece richiesta da diversi stakeholders.

 

Dott. Giulio Delfino

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.