News

Il CORRETTIVO APPALTI sull’EQUO COMPENSO

By Novembre 7, 2024No Comments

Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, modifiche relative ai compensi per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura. In particolare le principali novità su questa tematica riguardano la presa di posizione sulla composizione dei contrasti tra norme relative all’equo compenso dei professionisti e le norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA BASE DEL SOLO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

La prima modifica che interessa l’articolo 41 del Codice e che viene introdotta dallo Schema di Correttivo è costituita dall’inserimento del nuovo comma 5 bis.

Tale comma prevede la possibilità per la stazione appaltante di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico economica.

La norma prevede anche che l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

CORRISPETTIVI PER LE FASI PROGETTUALI DA PORRE A BASE DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Lo schema di Correttivo modifica il comma 15 dell’articolo 41, eliminando la parte relativa ai corrispettivi da porre a base di gara per questi affidamenti. Ciò in quanto tale aspetto viene ora disciplinato autonomamente da un nuovo comma ad hoc, il 15 bis, aggiunto proprio a tal proposito dal Correttivo.

Il comma 15 bis ha previsto un sistema articolato, finalizzato a calmierare in qualche modo i ribassi nell’ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, senza però escluderli.

In particolare si prevede che tali servizi, fermo restando l’impiego del criterio del miglior rapporto qualità prezzo come già imposto dall’articolo 108 del Codice, vengano aggiudicati nel rispetto di due criteri:

  1. per il 65% dell’importo da porre a base di gara l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
  2. il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, stabilendo però un tetto massimo per il punteggio economico del 30%. Inoltre la stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13, inserito anche questo ex novo dal Correttivo. Si tratta di una formula bilineare che assegna il massimo punteggio a tutti i concorrenti che presentano un ribasso superiore alla media dei ribassi offerti.

Il comma 15 quater, anche esso aggiunto dallo Schema di Correttivo, prevede invece una soluzione diversa per gli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura.  Infatti prevede che in questi casi i corrispettivi determinati dalla stazione appaltante secondo le modalità dell’Allegato I.13 per l’affidamento possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Quindi per i casi degli affidamenti diretti vi è un unico parametro, ovvero la riduzione massima del 20% rispetto al corrispettivo calcolato per l’affidamento dalla stazione appaltante.

Infine si segnala l’introduzione anche di un comma 15 ter che fa salve le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.

Non si comprende bene il senso di questa disposizione in quanto l’esclusione automatica è prevista unicamente per gli affidamenti con il criterio del minor prezzo mentre per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura è obbligatorio l’utilizzo del miglior rapporto qualità prezzo, come imposto sia dall’articolo 108 comma 2 che dallo stesso articolo 41 comma 15 bis. Tale previsione non può nemmeno riferirsi ai soli casi di affidamento diretto in quanto agli stessi è espressamente escluso l’impiego del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte dall’articolo 54 comma 1.

CONCLUSIONI

Pertanto sul tema dell’equo compenso, rispetto alle due posizioni in campo (chi chiedeva un’applicazione integrale dell’equo compenso con aggiudicazione unicamente sulla base di criteri tecnici a prezzo fisso e chi escludeva l’applicazione della normativa sull’equo compenso nel campo dei contratti pubblici), è stata scelta una soluzione mediana. Si è previsto infatti un doppio binario tra affidamenti diretti e procedure competitive, con parti fisse dell’elemento prezzo e parti ribassabili.

 

Dott. Giulio Delfino

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]

GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.