Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri è intervenuto anche in argomento di revisione prezzi, non certo nella direzione attesa dal mondo delle imprese.
LA “FRANCHIGIA” DEL 5%
L’articolo 18 dello Schema di Correttivo inserisce un’importante precisazione che va ad incidere profondamente nella sostanza della disciplina della revisione dei prezzi per lavori, servizi e forniture.
Nell’attuale versione dall’articolo 60 del Codice la clausola di revisione dei prezzi, prevista come obbligatoria, si attiva “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.
Dalla parola della norma appare abbastanza chiaramente che al verificarsi di variazioni superiori al 5% del valore dell’appalto, queste vengano compensate nella misura dell’80% della loro totalità.
Nel corso del primo anno di vigenza del nuovo Codice per la verità qualcuno si era posto il dubbio che la compensazione potesse agire solo al di sopra della variazione del 5%, senza coprire tale primo scaglione di aumento dei costi. Si è trattato però di posizioni minoritarie che peraltro non trovavano riscontro all’interno della lettera della norma stessa.
Oggi però tale previsione viene corretta, prevedendo espressamente che le clausole di revisione prezzi “si applicano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire”.
Non si tratta pertanto di un’interpretazione ma di una modifica sostanziale dell’istituto, con conseguenze non marginali per gli operatori economici.
NUOVO ALLEGATO II.2-BIS MODALITÀ APPLICATIVE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI
Altra novità è rappresentata dall’inserimento di un nuovo allegato ad hoc per il calcolo della revisione prezzi, l’Allegato II.2-bis, introdotto dall’articolo 78 dello Schema di Correttivo.
Infatti si prevede che per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi non si utilizzino più gli indici elaborati dall’ISTAT bensì gli indici contenuti nell’Allegato II.2-bis, individuati dal MIT sentito l’ISTAT.
L’Allegato II.2-bis è un elaborato composto da 99 pagine, che mediante una serie di formule e tabelle, fornisce gli elementi per il calcolo delle variazioni dei costi, anche se di non semplice ed immediato utilizzo.
ATTIVAZIONE CLAUSOLE REVISIONE PREZZI SU IMPUT DELLA STAZIONE APPALTANTE
Molto interessante all’interno dell’Allegato II.2-bis è l’articolo 3 “Attivazione delle clausole di revisione prezzi”. Questo prevede che le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del Codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, al verificarsi delle variazioni di costi previste dalla norma.
Pertanto l’Allegato prevede che siano le stazioni appaltanti a controllare periodicamente che non si verifichino variazioni di prezzi e, nel caso, ad attivarle autonomamente, senza però escludere l’istanza da parte dell’operatore economico.
Tale previsione appare però difficile da realizzarsi nella pratica, in considerazione del fatto che ogni Ente Committente avrebbe molteplici appalti da monitorare costantemente e che le attività di calcolo delle variazioni non sono certo immediate bensì richiedono professionalità specifiche per lo più carenti all’interno della P.A.
CONCLUSIONI
Pertanto sul tema della revisione prezzi le imprese, che avevano invocato un intervento al fine di semplificarne l’attivazione, non solo si trova un allegato di 99 pagine non agevole da gestire ma, soprattutto, una sorta di franchigia a favore del Committente pubblico che non viene più compensato dalla clausola di cui all’articolo 60 del Codice. Tale modifica appare a totale appannaggio delle stazioni appaltanti, probabilmente al fine di contenere la spesa pubblica.
Dott. Giulio Delfino
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