Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri, ma già modificato ancor prima di essere trasmesso alle Camere, introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle piccole e medie imprese per affidamenti sotto soglia. Inoltre contiene alcune importanti precisazioni in argomento di anticipazione del prezzo.
APPALTI RISERVATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Come anticipato, lo Schema di Correttivo interviene sull’articolo 61 del Codice in tema di Contratti riservati, aggiungendo la possibilità per la stazione appaltante di riservare appalti sotto soglia alle piccole e medie imprese.
Si aggiunge infatti tale previsione con il comma 2 bis:
“Per gli affidamenti sotto soglia, ad eccezione dei casi di interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese”.
Pertanto si introduce la FACOLTÀ per le stazioni appaltanti di riservare alcuni affidamenti sotto soglia solo alle piccole e medie imprese.
Restano invece escluse da tale previsione le micro imprese, seppur in altre previsioni codicistiche siano considerate insieme alle piccole e medie.
ANTICIPAZIONE PREZZI
Lo Schema di Correttivo interviene sull’articolo 125 del Codice in tema di anticipazione del prezzo.
In primo luogo si riparametrano le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato (oltre i 500 milioni di euro), rispetto ai quali si pone l’esigenza di contenere il valore dell’anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determino un disallineamento tra il valore dell’anticipazione e l’esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento.
Inoltre si precisa in via più generale che l’anticipazione del prezzo è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
Viene introdotta una distinzione nella disciplina tra lavori da una parte e servizi e forniture dell’altra:
- per i contratti di LAVORI si conferma la regola generale in virtù della quale l’anticipazione si calcola in rapporto all’intero valore contrattuale;
- per i contratti pluriennali di SERVIZI e FORNITURE l’anticipazione deve invece essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.
Se quindi per i lavori il 20% (o il 30% se previsto) sarà calcolato sull’importo complessivo del contratto e anticipato entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, per servizi e forniture a carattere periodico pluriennale entro i primi 15 giorni di ogni annualità sarà anticipato solo il 20% (o il 30% se previsto) dell’importo contrattuale della singola annualità in corso e così per ogni anno di contratto.
CONCLUSIONI
Appare opportuna la previsione di una facoltà di riserva di affidamenti sotto soglia a favore delle piccole e medie imprese, in quanto strumento concreto per facilitare l’accesso agli appalti pubblici per le imprese non grandi.
Con riguardo all’anticipazione del prezzo si fissa nei primi quindici giorni dall’inizio della prestazione il termine per l’erogazione da parte della stazione appaltante. Inoltre per servizi e fornitura si fraziona l’anticipazione per ogni annualità d’appalto.
Dott. Giulio Delfino
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