News

La QUALIFICAZIONE delle Stazioni Appaltanti per la FASE DI ESECUZIONE nello Schema di CORRETTIVO

By Dicembre 8, 2024No Comments

Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri, ma già modificato ancor prima di essere trasmesso alle Camere, integra la disciplina della qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la fase dell’esecuzione che avrà il suo avvio dal 1° gennaio 2025.

LA QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE

Infatti lo Schema di Correttivo modifica l’articolo 63 «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza», introducendo la qualificazione anche per la fase di esecuzione al comma 2. Il comma 8 prevede ora che i requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati separatamente nell’allegato II.4, come modificato dal Correttivo stesso.

LA RATIO DESCRITTA NELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Viene integralmente sostituito l’articolo 8 dell’Allegato II.4 al Codice in materia di ESECUZIONE dell’appalto, nell’ottica di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva del contratto, che, in effetti, costituisce una novità assoluta introdotta dal Codice.

Nella relazione che accompagna lo Schema di Correttivo sul punto si può leggere che le modifiche apportate rispondono all’esigenza di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell’arte in cui versano le stazioni appaltanti (soprattutto medio-piccole) in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti per la qualificazione alla esecuzione dei contratti pubblici.

L’individuazione e la perimetrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione rendono il sistema di qualificazione relativo all’esecuzione del contratto in linea con l’effettivo contesto amministrativo di riferimento.

GLI STRUMENTI PER GESTIRE LA FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche introdotte prescrivono che a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:

  • sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica;
  • possono eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica subordinatamente al soddisfacimento di specifici requisiti.

Dal 1° gennaio 2025 per le stazioni appaltanti NON qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:

  • la possibilità di eseguire il contratto sarà subordinata all’iscrizione all’AUSA, alla disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP, al soddisfacimento di specifici requisiti;
  • resta ferma la possibilità di rivolgersi ad altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate.

Pertanto le stazioni appaltanti qualificate potranno gestire l’esecuzione per importi per i quali sono qualificate per progettazione e affidamento, se invece vogliono gestire esecuzioni per importi superiori dovranno soddisfare specifici requisiti.

Invece le stazioni appaltanti non qualificate per gestire l’esecuzione avranno bisogno di essere iscritte all’AUSA, avere un RUP figura tecnica e in aggiunta soddisfare specifici requisiti, fatta sempre salva la possibilità di delegare la gestione della fase di esecuzione ad altra stazione appaltante qualificata.

I REQUISITI SPECIFICI PER L’ESECUZIONE

Ma quali sono questi requisiti specifici da soddisfare che più volte abbiamo richiamato in precedenza?

Si tratta dei requisiti definiti per i diversi livelli di qualificazione nelle due nuove tabelle inserite dal Correttivo, ovvero la Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;

c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Sono pertanto questi tre i parametri che saranno tenuti in considerazione per la qualificazione alla fase esecutiva degli appalti.

CONCLUSIONI

Pertanto dal 1° gennaio 2025 dovrebbe trovare avvio la qualificazione delle stazioni appaltanti anche per la fase esecutiva, ad oggi attiva solo per le fasi di progettazione ed affidamento. A tal fine è stata rivisitata la disciplina contenuta nell’Allegato II.4, riservando particolare rilevanza ad alcuni comportamenti, se positivi, delle stazioni appaltanti: la puntualità dei pagamenti, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione, la partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

 

Dott. Giulio Delfino

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]

GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.