Il Tar Abruzzo con la sentenza 365/2024 stabilisce che la rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” e pertanto applicabile, anche se non espressamente richiamato, a tutti gli affidamenti sottosoglia, compresi quelli dei servizi sociali.
Alcune disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici 36/2023 continuano a creare dubbi interpretativi in merito alla loro applicazione. Come il caso dell’articolo 49, che definisce il principio di rotazione. Sul punto il TAR Abruzzo si è recentemente espresso in merito all’applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia per i servizi alla persona.
DISPOSIZIONI NORMATIVE
A tutti i contratti sottosoglia si applicano, ove non derogate espressamente dalle disposizioni della parte I del libro II, oltre alle norme specifiche inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee di cui alla medesima parte I del libro II, le altre disposizioni del Codice tra cui, per quanto di rilievo al caso di specie, l’articolo 49 sul principio di rotazione.
Proprio l’articolo 49 al comma 1 espressamente afferma che “Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione”.
Ne consegue pertanto un obbligo generalizzato, per la stazione appaltante, di applicare il principio di rotazione a tutti gli affidamenti inerenti ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Come precisato nella relazione illustrativa di accompagnamento al nuovo Codice degli appalti il rispetto del principio di rotazione si impone già nella fase degli inviti.
IL CASO
Nel caso di specie il ricorrente, ovvero l’operatore uscente, lamentava la sua esclusione dagli operatori invitati alla procedura negoziata. Fondando le sue motivazioni sulla lettura letterale dell’articolo 128 D.lgs 36/2023 servizi alla persona, che riguardava l’appalto in questione, il quale non richiama espressamente il principio di rotazione. Infatti il comma 8 del medesimo articolo dispone “Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo; ovvero i criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza”.
I giudici ritengono che, anche in caso di omesso esplicito richiamo al principio di rotazione, esso “trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, che non è stata espressamente derogata rispetto a tale tipologia di affidamenti”.
In quanto il principio di rotazione si fa garante del principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. In questo caso l’inclusione dell’operatore economico uscente, avrebbe limitato questo principio, in quanto la sua posizione di rendita l’avrebbe posto in una posizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti.
LA DECISIONE DEL TAR
Il TAR respinge il ricorso con la seguente motivazione:
“Il Comune resistente, avvalendosi della procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ex art. 50 comma 1 lett. e) D. L.gs n. 36/2023, ha ritenuto correttamente di non invitare la ricorrente, che ha gestito i servizi sociali per oltre un decennio, in
stringente aderenza al principio di rotazione espressamente richiamato. La scelta di escludere la ricorrente dalla procedura negoziata in argomento, in quanto volta ad evitare un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, non richiedeva una specifica motivazione che sarebbe stata invece necessaria qualora l’amministrazione avesse voluto derogare al principio di rotazione ed invitare alla procedura l’operatore uscente. In tal caso si imponeva una
motivazione rafforzata (art. 49, comma 4) tenuto conto dei criteri e principi di cui al comma 3 dell’art. 128”.
CONCLUSIONI
Pertanto possiamo concludere che anche per i servizi sociali sotto soglia si applica il principio di rotazione.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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