Sempre più spesso accade che le pubbliche amministrazioni utilizzano in modo non corretto lo strumento dell’affidamento diretto. Prova ne sono i frequenti pronunciamenti della giustizia amministrativa sul punto. Questo infatti viene sempre più spesso complicato da procedimentalizzazioni non necessarie, realizzando procedure che nella pratica si discostano in toto dall’istituto come previsto dal legislatore nel Codice. Con una recente sentenza il TAR Lombardia sottolinea come, anche nell’ambito di applicazione degli affidamenti diretti, gli autovincoli posti dalla stazione appaltante nello svolgimento dell’affidamento impong0no la loro applicazione in sede di aggiudicazione.
Come sappiamo l’affidamento diretto è una delle procedure più semplificate definite al Codice 36/2023. Tramite affidamento diretto la stazione appaltante può affidare lavori servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Tuttavia qualora in sede di indizione della procedura di affidamento, la stazione appaltante ponga vincoli a sé stessa nell’individuazione dei criteri e requisiti per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto, allora la stessa è tenuta a rispettare quanto disposto con lex specialis.
IL CASO
Il TAR LOBAMRDIA con sentenza 3592/2024 affronta il caso in cui un operatore economico appellante lamentava il mancato rispetto della procedura di affidamento utilizzato dalla stazione appaltante. Ciò in quanto in sede di indagine di mercato l’Amministrazione aveva indicato, nei chiarimenti, quale criterio di selezione “il criterio del minor prezzo, valutata l’idoneità tecnica ed economica del servizio offerto”. Tale criterio, una volta formalmente espresso, ha vincolato la stessa Amministrazione a procedere ad un’aggiudicazione secondo il prezzo più basso offerto.
IL RICORSO
La questione sollevata nei confronti dell’Amministrazione, in questo caso, non è stata il porre dei vincoli in sede di indagine di mercato, quanto piuttosto che la stessa non abbia rispettato gli stessi al momento dell’affidamento. Nei fatti il contratto fu affidato non all’operatore che aveva presentato l’offerta al minor prezzo, ma a quell’operatore ritenuto qualitativamente migliore alla valutazione dell’offerta tecnica senza, tuttavia, che la stazione appaltante avesse “previamente esplicitato ai partecipanti – che pure avevano richiesto chiarimenti sul punto – né i criteri in questione, né la volontà di esprimere un giudizio qualitativo in merito alla proposta presentata, in aggiunta allo sconto offerto”, come sottolineano i Giudici nella presente sentenza.
Ciò ha portato il ricorrente a richiedere l’intervento del Collegio giudicante appellandosi ad una violazione dei principi di fiducia, “nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione” (articolo 2 del D.Lgs. 36/2023) e del principio di buona fede e tutela dell’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede”.
LA DECISIONE DEL TAR
Proprio sul rispetto dei principi generali definiti dal Codice che si sono basati i Giudici nell’ammettere il ricorso e l’annullamento del provvedimento di affidamento diretto. Il Collegio giudicante statuisce che: “una volta stabilita la modalità semplificata di individuazione del contraente, la stessa è conseguentemente tenuta a fare applicazione dei suddetti principi generali e a garantire il corretto svolgimento dell’iter di selezione, a tutela delle legittime aspettative dei concorrenti privati e dello stesso interesse pubblico all’individuazione del miglior contraente nel rispetto della legalità amministrativa”.
CONCLUSIONI
In conclusione, se la stazione appaltante pone precise regole alla procedura di affidamento diretto, costituendo c.d. “autovincoli”, la stessa è poi obbligata a rispettarli in sede di affidamento stesso.
Dott. Giulia Tronfi
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