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TAR PUGLIA: la DEROGA al PRINCIPIO DI ROTAZIONE per le PROCEDURE NEGOZIATE, non può applicarsi agli AFFIDAMENTI DIRETTI

By Febbraio 9, 2025No Comments

Con una recente pronuncia il TAR Puglia è tornato sul tema della deroga al principio di rotazione per l’affidamento di un appalto all’operatore economico uscente.

I Giudici hanno ritenuto NON estensibile la deroga al principio di rotazione prevista al 5 comma dell’articolo 49 del Codice anche agli affidamenti diretti.

IL CASO IN ESAME

Con sentenza n. 138/2025 del 29/01/2025 il TAR Puglia ha analizzato una controversia in cui la parte ricorrente lamentava la violazione del principio di rotazione degli affidamenti, ex articolo 49 del D.Lgs 36/2023, oltreché la carente istruttoria e motivazione da parte del Comune nel valutare l’applicabilità del suddetto principio. Infatti la Stazione Appaltante aveva indetto una procedura comparativa per l’affidamento diretto del servizio oggetto del presente contenzioso invitando anche l’operatore economico uscente. Il quale, poi, era stato nuovamente aggiudicatario del servizio.

LA DECISIONE DEL TAR

Per il Tribunale, che ammette il ricorso e annulla il procedimento di aggiudicazione, le motivazioni alla base della propria decisione sono:

1) in primis “l’Amministrazione non ha in alcun modo motivato – a supporto della scelta di invitare nuovamente il precedente affidatario del servizio – in merito alla (eventuale) insussistenza di alternative sul mercato (circostanza, peraltro, contraddetta in concreto dalla partecipazione della società ricorrente alla procedura) e alle caratteristiche qualitative della precedente prestazione ad opera della controinteressata”.

Motivazione che invece è obbligatoria al fine di applicare l’eccezione al principio di rotazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (novità introdotta dal Correttivo D.Lgs 209/2024), il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”.

2) altro motivo risiede nella non applicabilità del comma 5, dell’articolo 49: “poiché tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e); con la conseguenza che nessuna delle suddette ipotesi si attaglia alla fattispecie in esame, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b)”

CONCLUSIONI

In conclusione, agli affidamenti diretti non può essere applicata la deroga al principio di rotazione operante solo per le procedure negoziate (art. 50, c. 1, lett. c, d, e), in quanto legislatore ha delineato chiaramente le fattispecie applicative e le relative deroghe al principio di rotazione.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.