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Il SUPERAMENTO dei LIMITI di PAGINE dell’OFFERTA TECNICA NON È CAUSA di ESCLUSIONE

By Febbraio 12, 2025No Comments

Il TAR Campania ha affrontato di recente un argomento piuttosto ricorrente nel dibattito in materia di valutazione delle offerte tecniche: il superamento dei limiti di pagine per l’offerta tecnica indicati nel disciplinare di gara comporta l’esclusione del concorrente? Per i Giudici campani la risposta è negativa. Analizziamo insieme le motivazioni della sentenza.

IL CASO IN ESAME

Nel caso in esame presso il TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 30/2025 del 09.01.2025, il disciplinare prevedeva che la relazione tecnica dovesse essere redatta su max 10 facciate in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, interlinea 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. Lo stesso disciplinare disponeva che “ove fossero superati i limiti dimensionali delle schede e delle relazioni sopra indicati, la Commissione giudicatrice potrà valutare l’esclusione dell’offerta ove da detto superamento risultasse la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura”. Pertanto la lex specialis non prevedeva alcuna sanzione espulsiva automatica connessa al superamento dei limiti dimensionali fissati per l’offerta tecnica bensì, espressamente, subordinava alla valutazione della stazione appaltante l’eventuale esclusione dell’offerta se da detto superamento fosse risultata la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura.

La ricorrente contestava la regolarità dell’offerta dell’aggiudicatario per violazione dello specifico limite dimensionale richiesto per la relazione tecnica dei servizi/forniture offerte. In particolare, l’aggiudicatario non avrebbe predisposto la propria relazione illustrativa nel rispetto del limite di 10

facciate, così come prescritto dal Disciplinare di gara, ma dalla lettura dell’offerta tecnica emergerebbe che la relazione afferente al criterio B) è composta da 24 pagine, sicché ciò avrebbe dovuto comportare la sua esclusione per assenza di un elemento necessario ed essenziale per la valutazione del sub criterio B o, comunque, l’attribuzione di punti 0 per il sub criterio B.4.

LA FUNZIONE DEI LIMITI DIMENSIONALI DELL’OFFERTA

Nella sentenza del TAR Campania si legge anche una ricostruzione della funzione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica. Infatti tale regola “è posta a tutela delle esigenze di celerità e speditezza della procedura, onde agevolare la stazione appaltante nell’esame della documentazione presentata dai candidati concorrenti”.

Quindi, secondo i Giudici, in assenza di un’espressa previsione escludente contenuta nella legge di gara con riguardo all’offerta di gestione informativa, spettava alla Commissione giudicatrice, nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica, verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare tutt’al più un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta.

Il TAR inoltre richiama i principi più volte affermati dal Consiglio di Stato sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica:

  • la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis;
  • il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione del limite di pagine imposto dalla lex specialis, deve fornire prova – anche solo presuntiva – che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro.

LIMITE DIMENSIONALE MAI CAUSA DI ESCLUSIONE

Ma i Giudici del TAR Campania vanno oltre il caso in analisi e pongono un principio generale sul tema.

Infatti affermano che “Né la stazione appaltante avrebbe potuto, infine, strutturare una clausola escludente di tal specie o prevederla come causa di irregolarità dell’offerta, in quanto sarebbe stata violativa del principio di tassatività delle clausole di esclusione, introdotto tra i principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 (…) in funzione strumentale rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato, di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 36/23. Ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente”.

Pertanto il TAR ci dice due cose fondamentali:

  1. con il nuovo Codice le deroghe al principio di tassatività delle cause di esclusione sono più rigorose rispetto al precedente Codice;
  2. i limiti dimensionali dell’offerta tecnica non possono essere posti a pena di esclusione in quanto si violerebbe il principio di tassatività delle clausole di esclusione.

Il Tar infatti richiama la precedente giurisprudenza secondo cui la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, è in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Pertanto una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti del Servizio sanitario pubblico ed alla ottimale allocazione delle risorse pubbliche né con il rispetto della libertà d’iniziativa economica privata e di concorrenza ma solo alla comodità d’esame dell’Amministrazione.

CONCLUSIONI

In conclusione, il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica indicati dal disciplinare di gara non può essere causa di esclusione del concorrente ma, al massimo, può determinare l’attribuzione di un punteggio inferiore.

Dott. Giulio Delfino

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.