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Il TAR LOMBARDIA ribadisce l’OBBLIGO, in capo alle stazioni appaltanti, della verifica di congruità tra i CCNL

By Marzo 1, 2025No Comments

Con questa nuova pronuncia il Tribunale Amministrativo della Lombardia si è espresso sulla tutela dei lavoratori sancito dall’articolo 11 del D.Lgs 36/2023. Il TAR Lombardia si è espresso sul dovere, imposto dal legislatore alle Amministrazioni, di procedere alla verifica del CCNL qualora quello proposto dall’operatore economico risulti diverso rispetto a quello identificato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

IL CASO

Con sentenza n. 296/2025 del 31.01.2025 il TAR Lombardia si è pronunciato su un caso in cui l’aggiudicataria aveva indicato un CCNL diverso da quello previsto dal disciplinare di gara ed aveva contestualmente depositato una espressa dichiarazione di equivalenza tra i due contratti.

L’amministrazione avrebbe dovuto procedere, così come disposto dell’articolo 11, comma 4, D.lgs. 36/2023, alla verifica del contenuto della suddetta dichiarazione. Cosa che nella pratica non è avvenuta.

LA DECISIONE DEL TAR

I Giudici, hanno accolto l’istanza e stabilito l’annullamento della procedura, “essendosi l’Amministrazione limitata a recepire supinamente la dichiarazione resa dalla aggiudicataria”, senza procedere al vaglio delle equivalenze.

Il TAR ha ritenuto che deve contemperarsi la facoltà di scelta dell’operatore economico per un CCNL diverso da quello individuato dalla S.A. con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.

A fondamento di questa linea di intervento il Tribunale richiama anche il Decreto correttivo del 31 dicembre 2024, n. 209, il quale sebbene non operante nel caso di specie, sottolinea l’obbligatorietà della valutazione preventiva dell’equivalenza tra CCNL. Il legislatore infatti è recentemente intervenuto al fine di precisare il contenuto della valutazione. La modifica dell’articolo 11 comma 4 dispone: “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6».
In particolare, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che:

“-1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta.

-2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”.

CONCLUSIONI

In conclusione, la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve obbligatoriamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, in caso di indicazione di CCNL diverso da parte dell’operatore economico.

 

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.