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TAR LAZIO: L’ISTANZA di ACCESSO ai segreti TECNICO COMMERCIALI DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA

By Marzo 14, 2025No Comments

Con pronuncia del 7 Marzo 2025 il TAR Lazio è tornato sulla questione della tutela dei segreti tecnico commerciali e in particolare sul diniego della richiesta di accesso alla documentazione di gara parzialmente oscurata, qualora questa non sia adeguatamente motivata.

Con sentenza n. 4947/2025 del 07/03/2025 il TAR Lazio ha analizzato una controversia in cui la parte ricorrente lamentava il diniego parziale di una richiesta accesso agli atti dell’offerta tecnica di un altro operatore economico, contenente segreti tecnici e commerciali.

Come noto, col nuovo Codice la disponibilità dei documenti di gara, comprensivi delle offerte tecniche, è resa disponibile da parte della stazione appaltante automaticamente tramite la piattaforma telematica certificata.

Nel caso in cui le offerte tecniche oscurate non soddisfino la necessità di approfondimento di un concorrente ai fini della sua tutela in giudizio, si rende necessaria una specifica richiesta di accesso agli atti per ottenere la versione integrale dell’offerta tecnica.

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tribunale ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero infondati, avvallando pertanto la decisione della stazione appaltante di negare la totale ostensione dell’offerta tecnica presentata.

I Giudici, a fondamento della propria decisione, richiamano in prima battuta l’articolo 35 del D.Lgs 36/2023 per ricordare che l’accesso alle informazioni fornite da un operatore economico, nell’ambito dell’offerta e oscurate con specifiche giustificazioni a corredo, potrà essere acconsentito solo se, all’esito del bilanciamento tra interessi contrapposti, l’ostensione risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati del richiedente in relazione alla procedura di gara.

Oltre a ciò nella pronuncia viene richiamata la definizione di segreto tecnico o commerciale: quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali (cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale)”.

Nello svolgere la propria valutazione sull’istanza di accesso agli atti l’Amministrazione deve tenere distinte:

  • la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di accesso, compresa la presenza delle necessarie motivazioni;
  • la valutazione sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali.

Pertanto, il passaggio successivo della valutazione dell’esistenza di segreti tecnici commerciali, sarà precluso qualora l’istanza di accesso agli atti non presenti i requisiti validi al suo accoglimento.

Il Tribunale, stante queste premesse, ha ritenuto che: “In sostanza, la ricorrente non ha dato prova della concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta” mentre la controinteressata ha espressamente indicato la sussistenza di segreti tecnico commerciali da tutelare. Pertanto si conferma corretta la decisione della stazione appaltante di negare l’accesso alla documentazione richiesta e ciò a prescindere dal vaglio sull’effettiva sussistenza del segreto tecnico e commerciale, in quanto l’istanza di accesso in questo caso non era stata congruamente motivata.

CONCLUSIONI

In conclusione, a fronte della generica motivazione indicata nell’istanza di accesso alla documentazione secretata, deve ritenersi legittimo l’operato della stazione appaltante che non consente l’ostensione e ciò a prescindere dal vaglio sull’effettiva sussistenza del segreto tecnico e commerciale.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.