Il Tar dell’Umbria ha confermato l’applicabilità del principio di invarianza anche nei casi in cui il criterio di aggiudicazione di una procedura d’appalto sia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con elaborazione di una graduatoria parametrata sulla migliore offerta, confermando le precedenti interpretazioni giurisprudenziali.
IL CASO
Con sentenza n. 312/2025 il TAR Umbria si è trovato a dirimere una controversia relativa ad una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento di una fornitura, il cui criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’operatore economico escluso da graduatoria, riteneva l’aggiudicatario fosse stato illegittimamente ammesso alla procedura in quanto avrebbe fornito un prodotto privo del requisito richiesto dal disciplinare di gara, e qualora la sua eliminazione fosse confermata, ciò avrebbe comportato una riparametrazione del punteggio economico degli operatori rimanenti, e la conseguente riammissione in graduatoria del ricorrente.
LA DECISIONE DEL TAR
Il Tribunale in primis ha richiamato il disposto dell’articolo 108, comma 12, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 secondo cui “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”. Tale previsione prevede che si applichi il c.d. Principio di Invarianza, ossia: “(…) conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda (così come l’annullamento dell’aggiudicazione), non incide sulla graduatoria medesima, che rimane così cristallizzata, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7533).
Tale principio risponde alla duplice necessità di garantire da una parte la continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti oltre che di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria.
Tale principio opera anche nel caso, come quello in questione, in cui le modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte dei singoli concorrenti contemplano la determinazione di medie e risentono delle valutazioni effettuate in relazione agli altri partecipanti. In quanto la ratio che sottostà alla sua applicazione è proprio quella di evitare che, rese note le offerte di tutti i concorrenti, un operatore agisca per l’esclusione di un altro partecipante, al solo scopo di ottenere una modifica del meccanismo di determinazione della graduatoria.
Pertanto non può essere ammesso il ricorso sollevato dalla ricorrente, per mancanza di interesse, in quanto, anche nel in caso di esclusione del concorrente aggiudicatario, i punteggi attribuiti alle altre offerte non sarebbero rideterminati. Pertanto la stessa non potrebbe acquisire una posizione utile nella graduatoria.
CONCLUSIONI
In conclusione, il principio di invarianza serve a garantire la continuità alla gara e la stabilità ai suoi esiti, al fine di impedire controversie speculatorie da parte di soggetti non collocatisi in graduatoria, cristallizzando la graduatoria realizzata in fase di valutazione delle offerte.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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