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MIT: LA GARANZIA PROVVISORIA NEL SOTTOSOGLIA

By Marzo 28, 2025No Comments

La disciplina della garanzia provvisoria ha creato, sin dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2023, alcuni dubbi in merito alla distinzione procedurale tra sotto soglia e sopra soglia comunitaria, ed in particolare, ci si è spesso interrogati su quale articolo andasse applicato quando la stazione appaltante decide di indire una procedura d’appalto ordinaria per affidamenti di importi al di sotto delle soglie europee.

Il MIT, recentemente interrogato sulla questione, ha fornito un parere chiarificatore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 53, dedicato al sotto soglia, dispone che: “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta…”

Il dubbio interpretativo è nato proprio dalla lettura letterale dell’articolo che fa riferimento alle “Procedure di affidamento” specificamente dedicate a lavori, servizi e forniture nel sotto soglia. Pertanto, nel caso di indizione di una procedura aperta per un appalto di valore al di sotto delle soglie europee, spesso, per non sbagliare, si applicava l’articolo 106, in quanto la procedura di affidamento rientrava nelle procedure ordinarie.

IL QUESITO

Nel parere in questione la Stazione Appaltante chiede se, per le procedure di affidamento di cui all’art. 50 comma 1 del D.lgs.36/2023, nel caso in cui la stazione appaltante scelga motivatamente di ricorrere alla procedura aperta, la garanzia provvisoria debba essere richiesta in base all’articolo 53 o ai sensi dell’articolo 106 dello stesso Decreto.

PARERE DEL MIT n. 3276 del 27 Febbraio 2025

Il MIT, richiamando la normativa, chiarisce che: “Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la norma di riferimento è l’art. 53 D. Lgs n. 36/2023. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni per il caso concreto.”.

Pertanto in Ministero, chiarendo la validità dell’articolo 53 in tutti i casi in cui si è di fronte ad una gara con importi al di sotto delle soglie europee, conferma che in questi casi non sia da richiedere la garanzia provvisoria, ma in via residuale si riservi, alla Stazione Appaltante, la facoltà di poterla includere nelle condizioni di gara, qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la previsione.

CONCLUSIONE

In conclusione, per il MIT, in tutte le procedure avente ad oggetto affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie si applica la disciplina dell’articolo 53 del Codice 2023 riguardo la garanzia provvisoria.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.