I Giudici di Palazzo Spada confermano che la mancata indicazione del contratto collettivo costituisce un vizio dell’offerta tale da legittimare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.
IL CASO
L’impresa ricorrente lamentava la propria esclusone dalla gara per mancata indicazione del CCNL concretamente applicato. Essa sosteneva che sarebbe stata sufficiente la semplice assunzione d’impegno a garantire i livelli di tutela previsti dai CCNL indicati nel bando di gara a confermare la validità della propria offerta. Sarebbe poi stato possibile colmare eventualmente, in sede di soccorso istruttorio, tale specifica relativa al CCNL concretamente applicato.
LA DECISIONE
Il Consiglio di Stato, con sentenza 2605/2025, ritiene invece corretta la sentenza di primo grado, secondo cui la mancata indicazione del CCNL rileva ai fini del “vizio di offerta incompleta”.
I Giudici richiamano poi giurisprudenza precedente secondo cui: “nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta” [Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 giugno 2022, n. 5347].
Sulla tesi della ricorrente secondo cui l’articolo 11 (e l’articolo 41 ad esso connesso) non prevede esclusioni specifiche ma sarebbe da ritenersi “del tutto privo di carattere precettivo”, i Giudici sottolineano che:
“Non può fondatamente credersi che le previsioni dei richiamati artt. 11 e 41 non abbiano natura di norme imperative inderogabili, già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo giuridico ed economico).”
Inoltre “È evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità), non essendo verosimile il ragionamento di parte appellante secondo cui la mera e generica preliminare accettazione delle condizioni fissate dalla legge di gara esonererebbe l’offerente dal fornire tale specifica (e decisiva) informazione, o comunque varrebbe ad automaticamente “correggere” l’indicazione di un contratto contenente garanzie minori per i lavoratori rispetto a quello indicato come riferimento nella legge di gara.”
Pertanto non può essere ammesso il ricorso sollevato dalla ricorrente in quanto il vizio di mancata indicazione del CCNL è tale da confermare la validità della sua esclusione dalla gara.
CONCLUSIONI
In conclusione, la mancata indicazione del CCNL concretamente applicato al personale impiegato sull’appalto rileva quale vizio escludente dell’operatore economico dalla gara.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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