Il TAR Lazio ha emesso una pronuncia che segna sicuramente un passaggio importante nell’evoluzione del diritto degli appalti. Infatti è la prima volta in cui un Tribunale amministrativo si pronuncia riguardo alla validità dell’uso dell’intelligenza artificiale in una gara d’appalto.
Il Tribunale, nel caso specifico, si apre all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle procedure d’appalto e, in questo caso, si pronuncia anche sulla validità dell’impiego della stessa a fondamento della linea difensiva posta alla base del ricorso.
LA QUESTIONE
Con sentenza n. 4546 del 3 marzo 2025 del TAR Lazio, si entra nel merito della validità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia per la stesura dell’offerta tecnica sia per la successiva fase di esecuzione dell’appalto. Il caso in questione riguarda la controversia sollevata da un operatore economico arrivato terzo classificato, il quale lamenta che l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria non fosse valida, in quanto realizzata mediante l’impiego dell’AI. Lo stesso, per avvallare la propria difesa e l’irragionevolezza dei contenuti dell’offerta tecnica della controparte, ha fatto ricorso all’interrogazione della CHAT GPT per dimostrare che le offerte dell’aggiudicataria, seppure ben scritte, fossero prive di fondatezza. Il contenuto dell’offerta ha, a suo dire, “un problema di indeterminatezza e di genericità, perché – dietro l’uso di un linguaggio estremamente tecnico, talvolta perfino criptico – si nasconde la descrizione di modelli astratti, la cui funzionalità in concreto è tutta da dimostrare”. Inoltre la parte ricorrente sostiene che quanto contenuto nella documentazione “sarebbe impossibile da realizzare”.
DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale, analizzando le doglianze nel merito, ha ritenuto di respingere il ricorso:
- In quanto risulta inammissibile che siano sindacabili le decisioni discrezionali prese dalla Commissione. Infatti non può essere ammessa la pretesa della ricorrente di sostituire le proprie unilaterali valutazioni – del tutto opinabili – a quelle tecnico/discrezionali della Commissione. I Giudici confermano che: “L’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2022, n. 4949).
- Allo stesso modo appare infondata la questione sollevata da parte secondo cui, quanto proposto dalla parte aggiudicataria tramite impiego dell’AI, sia inattendibile. Dall’analisi effettuata dal Tribunale invero appare che l’impiego dell’intelligenza artificiale sia mirato e specifico. Infatti nella documentazione se ne prevede l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. Pertanto non se ne rileva un utilizzo astratto e generico che non possa essere applicato al servizio di pulizia e sanificazione oggetto di gara. La censura proposta dalla parte appare, infatti, “priva di qualunque fondamento logico e giuridico, in quanto costruita solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT eseguite dai difensori della ricorrente. I rilievi in questione muovono, in particolare, da una “estrapolazione” parziale e fuorviante dei contenuti dell’offerta tecnica formulata dell’aggiudicataria la cui piana e completa lettura, diversamente da quanto si afferma nell’atto di motivi aggiunti, dimostra in modo evidente la pretestuosità della censura con esso formulata”.
Nel respingere il ricorso il Tribunale formula tale espressione: “non sia rinvenibile […], alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità di tale strumento di ausilio, peraltro ormai di comune e diffuso utilizzo”. Con queste parole i Giudici amministrativi aprono ufficialmente le porte all’impiego dell’intelligenza artificiale definendolo uno strumento di ausilio, qualora debitamente utilizzato, affidabile e confermandolo quale strumento tecnologico di comune utilizzo.
CONCLUSIONI
In conclusione, il Tar Lazio con questa pronuncia ammette l’impiego dell’intelligenza artificiale sia per la scrittura dell’offerta tecnica sia nella futura esecuzione dell’appalto. La definisce come uno strumento, considerato ormai di comune e diffuso utilizzo, che se utilizzato in maniera mirata e specifica, può legittimamente implementare un’offerta.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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