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ACCESSO AGLI ATTI: CHI DI OSCURATO FERISCE DI OSCURATO PERISCE

By Aprile 18, 2025No Comments

Il Tar Marche, con recente sentenza, si pronuncia sul diritto di accesso alla documentazione di gara priva di secretazione. Il Tribunale sottolinea la correttezza della condotta della stazione appaltante che neghi l’accesso alla documentazione priva di parti oscurate all’operatore economico che lo richiede ma che, contemporaneamente, nega l’ostensione integrale della propria, garantendo così par condicio tra i concorrenti.

IL CASO

Con pronuncia 255 del 2025 il Tribunale Amministrativo delle Marche ha respinto una controversia in cui la parte ricorrente lamentava il mancato diritto garantitole dalla stazione appaltante all’ostensione integrale della documentazione di gara, in particolare alle offerte tecniche delle concorrenti, esibite in larga parte oscurate.

La Stazione Appaltante contro deduceva che il diritto di accesso fosse stato soddisfatto in quanto: “la ricorrente si è opposta essa stessa all’ostensione integrale alle altre concorrenti della propria offerta tecnica per proteggere il proprio know-how aziendale”. Pertanto la stessa ritiene di aver agito nel corretto contemperamento tra riservatezza e diritto di difesa, evitando una disparità di trattamento tra i concorrenti nell’applicazione delle regole sulla difesa della riservatezza.

LA DECISIONE DEL TAR

I Giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso presentato fossero infondati e pertanto debba essere respinto.

Viene confermata la correttezza del comportamento della stazione appaltante che, a fronte di analoghe richieste di secretazione dell’offerta tecnica da parte delle concorrenti, ha agito nei confronti di tutte in maniera uniforme, escludendo dall’accesso le parti dell’offerta per le quali si opponeva l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, in tal modo garantendo un equo contemperamento tra riservatezza e diritto di difesa ed evitando disparità di trattamento nell’applicazione delle regole sulla riservatezza.

Infatti i Giudici rilevano che: “Il modus operandi della ricorrente concretizza un abuso del diritto e del processo atteso che essa formula le proprie doglianze ponendosi in contraddizione con precedenti suoi comportamenti e contestando scelte amministrative che essa stessa aveva avvalorato a tutela dei propri interessi.”.

Inoltre il Tribunale, richiamando a precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha precisato che, l’accesso difensivo ai documenti privi di parti oscurate, è consentito qualora il richiedente dimostri la necessità o stretta indispensabilità della conoscenza del documento per la tutela di una situazione giuridica finale. Nel caso in esame la ricorrente invece ha mosso solo motivazioni generiche che non dimostravano l’indispensabilità del diritto di accesso agli atti a fondamento della propria difesa in giudizio. Pertanto “la Stazione Appaltante ha fatto bene a limitare l’accesso alle sole parti delle offerte rispetto alle quali non era stata palesata un’esigenza di secretazione”.

CONCLUSIONI

In conclusione, agisce correttamente la Stazione Appaltante che, quando si trova a decidere se pubblicare la documentazione oscurata o meno, evita disparità di trattamento nell’applicazione delle regole sulla riservatezza. Pertanto, in presenza di adeguate motivazioni, nega l’accesso all’ostensione di documentazione tecnica non oscurata per garantire un equo contemperamento tra riservatezza e diritto di difesa.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.