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COSTO MANODOPERA: le TABELLE MINISTERIALI non corrispondono ai TRATTAMENTI SALARIALI MINIMI INDEROGABILI

By Aprile 26, 2025No Comments

Il Consiglio di Stato torna sulla questione dei costi della manodopera, che è uno dei temi più caldi in giurisprudenza dall’adozione del nuovo Codice. In questo caso, dopo aver ribadito la ribassabilità dei costi della manodopera, i Giudici approfondiscono il tema del rapporto tra i costi medi indicati nelle Tabelle Ministeriali e i trattamenti salariali minimi inderogabili.

In particolare la sentenza n. 3418 del 18.04.2025 del Consiglio di Stato, Sez. V, ritiene non sovrapponibili i costi della manodopera esposti nelle tabelle ministeriali e i trattamenti salariali minimi inderogabili, non potendo desumersi dal mancato adeguamento ai primi la violazione dei secondi.

RIBASSABILITÀ DELLA MANODOPERA

In primo luogo il Consiglio di Stato ribadisce che è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024 n.9255 e 9 giungo 2023 n. 5665).

Inoltre i Giudici evidenziano che non deve essere escluso l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, ma deve essere assoggettato alla verifica dell’anomalia della sua offerta (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024 n. 9255).

TABELLE MINISTERIALI E MINIMI SALARIALI INDEROGABILI

Successivamente la sentenza analizza il tema del rapporto tra i costi medi indicati nelle Tabelle Ministeriali e i trattamenti salariali minimi inderogabili. Per i Giudici rimane ferma la regola dell’inderogabilità dei minimi salariali, che si distingue dalla disciplina relativa alla determinazione del costo della manodopera sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro.

Pertanto, rispetto ai costi della manodopera previsti nella lex specialis, e determinati considerando le tabelle ministeriali, in base al combinato disposto dei commi 13 e 14 dell’art. 41, oltre che gli altri fattori afferenti allo specifico appalto, il concorrente può dimostrare “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (art. 41 comma 14). I minimi salariali sono invece inderogabili, e non trovano fonte nelle tabelle ministeriali (sono queste ultime a dover tenere conto degli stessi, oltre che di altre circostanze). Infatti “le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre la previsione di inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva” (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2025 n. 488). Altrimenti le due regole (possibilità di determinare il costo della manodopera in misura inferiore da quanto previsto nelle tabelle ministeriali e inderogabilità dei minimi salariali) sarebbero fra loro incompatibili”.

CONCLUSIONI

In conclusione:

  • i costi della manodopera sono ribassabili, con successiva verifica di congruità;
  • non può desumersi dal mancato adeguamento del costo del personale esposto nell’offerta alle quantificazioni contenute nelle tabelle ministeriali la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili.

Dott. Giulio Delfino

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.