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RUP PRESIDENTE DI COMMISSIONE NELLE PROCEDURE SOPRA SOGLIA: L’OK DI ANAC

By Maggio 2, 2025No Comments

Con la recente delibera n.89 dell’11 Marzo 2025 l’ANAC si è espressa su due questioni rilevanti riguardo la composizione della Commissione giudicatrice di una gara d’appalto sopra soglia. In particolare ha ammesso la nomina del RUP quale presidente di Commissione e definito più chiaramente il confine di possibile conflitto d’interesse in cui potrebbe incorrere un componente della medesima Commissione.

NOMINA DEL RUP COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IN UN APPALTO SOPRA SOGLIA

L’ANAC, richiamando la normativa e la relazione illustrativa del Consiglio di Stato, ricorda che nell’articolo 93, comma 3 del nuovo Codice: “si è stabilito che a presiedere la commissione non debba essere necessariamente un dirigente, ma un dipendente dotato di adeguato inquadramento giuridico e di competenze professionali idonee; allo stesso tempo è stato definitivamente chiarito che il RUP può far parte della commissione giudicatrice”.

A differenza dell’articolo 51 (riguardo le procedure sotto soglia), che ammette espressamente la nomina del RUP quale presidente di Commissione, l’articolo 93 non lo dichiara, tuttavia, da un punto di vista letterale non si ravvisano indicazioni in senso contrario. In quanto, la stessa, “non prevede requisiti ulteriori del Presidente rispetto ai commissari, né cause di incompatibilità ad hoc”.

Come sottolineato anche nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, volontà del legislatore è stata quella di semplificare la disciplina delle incompatibilità e le cause di astensione dei commissari ampliando l’autonomia decisionale delle Stazioni Appaltanti nella scelta dei commissari, fermo restando il possesso dell’inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate all’incarico, nonché l’applicazione dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Pertanto “la preclusione a priori della possibilità del RUP di ricoprire il ruolo di Presidente nelle gare sopra soglia si tradurrebbe nella introduzione di una nuova causa di incompatibilità non contemplata dal legislatore”.

Infine, come ulteriore precisazione, ANAC ricorda che, in un appalto sopra soglia indetto da enti locali soggetti al decreto legislativo 267/2000, qualora si nomini il RUP quale presidente di commissione, lo stesso deve possedere la qualifica dirigenziale.

IL CONFLITTO D’INTERESSE DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE

La seconda questione posta ad ANAC riguarda la situazione di conflitto di interessi di altro componente della Commissione, dipendente del Comune con incarico dirigenziale, in quanto, in ragione di tale incarico, avrebbe contatti diretti e quotidiani con la ditta aggiudicataria.

Tale situazione secondo l’Autorità, non è idonea a rappresentare un conflitto d’interessi, in forza di una generica conoscenza tra un commissario e un concorrente. Infatti tale ragionamento “porterebbe al paradosso di configurare automaticamente il conflitto di interessi nei confronti di tutti i commissari che, per ragioni legate al proprio ufficio o all’incarico svolto all’interno dell’Amministrazione di appartenenza, abbiano avuto rapporti lavorativi con una Società”.

Richiamando ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2025, n. 30) L’Autorità rimarca che: “Nelle gare pubbliche, la presenza di un conflitto di interessi non può essere affermata in modo generico, ma deve essere dimostrata con prove specifiche basate su fatti concreti”.

CONCLUSIONI

In conclusione, per l’ANAC:

-Il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, sempre nel rispetto dell’inquadramento giuridico e delle competenze professionali adeguate, nonché l’applicazione dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione;

-Non è ravvisabile un conflitto di interessi nel mero caso in cui il commissario sia il dirigente di un ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria. Questa mera conoscenza, dettata da ragioni d’ufficio, ravvisa dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.

 

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.