Nel dirimere una questione relativa alla validità o meno dell’estromissione dalla società di un amministratore destinatario di una misura cautelare personale consistente nell’interdizione a contrattare con la Pubblica Amministrazione, adottando misure di “self-cleaning”, il Consiglio di stato fornisce una chiara definizione di Amministratore di fatto e chiarimenti su come identificarlo.
IL CASO
Con sentenza 4863 del 2025 il Consiglio di Stato accoglie l’appello e dichiara da riformare la pronuncia di primo grado che aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione perché aveva ritenuto l’impresa aggiudicataria manchevole di affidabilità in quanto uno dei suoi (di fatto) ex amministratori, estromesso dall’amministrazione dell’impresa prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, era stato destinatario di una misura interdittiva.
Punto focale della pronuncia è il chiarimento fornito in merito alla nozione di amministratore di fatto e i metodi di accertamento della stazione appaltante.
LA NOZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO
Tale definizione si ritrova nella normativa civilistica, all’articolo 2639 del Codice Civile. Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività. L’amministrazione di fatto postula l’esercizio continuativo e significativo anche solo di taluno dei poteri tipici inerenti quella funzione.
METODI DI ACCERTAMENTO
L’amministratore di fatto si individua attraverso l’effettivo esercizio dei poteri tipici inerenti alla relativa funzione. Perciò, a seguito di quanto precedentemente individuato, la stazione appaltante potrà identificare tale figura solo attraverso l’analisi degli atti di gestione in concreto svolti dal soggetto agente e quindi stabilire se questi ha rivestito di fatto la funzione di amministratore della società. “La forma più evidente di intromissione avviene nel momento in cui l’amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell’oggetto sociale dell’impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti”.
Infine i Giudici rilevano che in mancanza di evidenze documentali, non è possibile per la stazione appaltante compiere accertamenti, in merito ai gravi illeciti professionali, che esulano dai poteri che le sono riservati. Pertanto “È posto a carico delle imprese l’obbligo di fornire, in attuazione del principio della fiducia, una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle vicende professionali potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, in modo da consentire alla stazione appaltante di svolgere, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza”.
CONCLUSIONI
In conclusione, le stazioni appaltanti possono individuare la figura dell’amministratore di fatto attraverso elementi sintomatici della gestione di un’attività d’impresa. L’esercizio di tali funzioni gestorie deve essere continuativo e significativo e non svolto in modo episodico ed occasionale.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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