News

SÌ alla RIBASSABILITÀ dei COSTI DELLA MANODOPERA in quanto INCLUSI nella BASE di GARA

By Luglio 14, 2025No Comments

Il Consiglio di Stato è tornato sulla questione dei costi della manodopera e della ribassabilità degli stessi in quanto inclusi nella base di gara.

IL CASO

La pronuncia nasce da un contenzioso, sollevato da un operatore economico, sull’inclusione dei costi della manodopera nel calcolo del ribasso del valore posto a base di gara. In primo grado il giudice aveva dato ragione al ricorrente, mentre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5712 pubblicata in data 2 luglio 2025, Sezione V, ha ribaltato la decisione, ratificando la conformità tra la documentazione di gara e la disciplina codicistica e confermando pertanto l’operato dell’Amministrazione appaltante.

Nella sentenza infatti i giudici sottolineano la conformità del disciplinare di gara al Bando Tipo ANAC n. 1/2023, nonché alle linee guida interpretative del MIT e dell’ANAC. La pronuncia ha inoltre ribadito la coerenza tra la condotta amministrativa e quanto previsto dall’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

NORME E DISCIPLINA

L’intenzione del legislatore nello stilare l’articolo 41, comma 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per le stazioni appaltanti, “non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, “scorporare”, gli stessi dall’importo soggetto a ribasso”. Questi costi tuttavia continuano ad essere nell’importo a base di gara su cui l’operatore economico può proporre la propria offerta a ribasso.

La quantificazione e l’indicazione separata dei costi della manodopera indicata, come sottolinea il Collegio giudicante, risponde a una doppia ragione:

  • imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera, contemperato dalla facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara;
  • fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante.

È dovere sia dell’operatore economico che della stazione appaltante l’indicazione separata dei costi della manodopera, ma ciò non implica che tale costo vada separato dalla base di gara, anzi, per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l’importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera, su tale importo va applicato il ribasso complessivo offerto dall’operatore economico. È data la possibilità per quest’ultimo di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

A sostegno di tale interpretazione, il Collegio ha richiamato:

Øil parere del MIT n. 2505 del 17 aprile 2024 che conferma: “l’importo da assoggettare al ribasso include i costi della manodopera, sebbene questi debbano essere specificati come parametro autonomo” (per maggiori approfondimenti potete provare qui il nostro articolo relativo https://progettoappalti.it/2024/04/26/mit-ribasso-sul-totale-dellimporto-contrattuale-comprensivo-del-costo-della-manodopera/);

Øla delibera ANAC del 10 aprile 2024 n. 174 la quale anch’essa ha ribadito: “i costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti”.

ØUna recente sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3611 del 29/24/2025) che, seppur in via incidentale, si era espressa sull’interpretazione dell’articolo 41, comma 14, secondo cui:“una lettura sistematica e costituzionalmente orientata…il costo della manodopera (differentemente dai costi della sicurezza) è assoggettabile a ribasso”.

CONCLUSIONI

In base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici la stazione appaltante nell’indicare l’importo a base d’asta non dovrà sottrarre i costi della manodopera ma solo quantificarli e scorporarli dalla stessa. L’operatore economico potrà pertanto proporre il proprio ribasso sul valore complessivo della base di gara. Ovviamente, qualora il costo della manodopera dell’offerente sia inferiore a quello della stazione appaltante, sarà necessario giustificare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Dott.ssa Giulia Tronfi

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]

Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.