Analizziamo un’interessante sentenza del Tribunale in cui il Giudice ritiene che il compenso pattuito per la stesura della relazione tecnica da parte di un soggetto terzo, per un’impresa commissionaria che intende partecipare alla gara, sia svincolato dal buon esito della gara stessa.
IL CASO
Nel caso in questione il Tribunale Civile di Torino, con sentenza del 27 Giugno 2025, si è occupato di una controversia avente ad oggetto l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, a titolo di corrispettivo per l’attività tecnico professionale, resa per la società opponente al fine di consentirle la partecipazione alla gara di appalto. Tale società incaricava la controparte, con un contratto d’opera intellettuale, di predisporre la relazione tecnica necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto sotto pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese per la redazione della relazione, e di un ulteriore compenso, soltanto in caso di aggiudicazione della gara.
IL MOTIVO DEL CONTENDERE
La società partecipante alla gara si è opposta al pagamento di quanto dovuto sollevando la questione dell’inesatto adempimento della prestazione della controparte per aver redatto la relazione in maniera non conforme alle specifiche richieste contenute nel disciplinare di gara. Tale inesattezza, dimostrata documentalmente dal mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla procedura con conseguente esclusione della società dalla gara, determina di conseguenza, per la controparte, l’insussistenza del diritto a ottenere il compenso pattuito secondo quanto eccepito dalla società esclusa.
Il Tribunale eccepisce preliminarmente che: “l’eccezione d’inesatto adempimento della prestazione sollevata dalla parte opponente, oltre ad essere del tutto generica e non sufficientemente specifica in relazione alle concrete carenze, incompletezze o inesattezze della relazione tecnica”. Avendo solo come prova il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento. Anzi, come rileva il Giudice, “le doglianze genericamente sollevate dalla parte opponente paiono, in realtà, sottendere una critica dell’esercizio del potere di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice” poiché quanto redatto nella relazione tecnica era oggetto di una valutazione di tipo DISCREZIONALE da parte della commissione di gara. Infatti “agli Atti non è presente alcun documento che attesti come, a parere discrezionale ed insindacabile dei giudici, doveva essere redatta la relazione non solo per superare lo sbarramento, ma per vincere la gara”.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
L’opposizione è infondata e deve essere respinta in quanto, secondo quanto emerge dalla sentenza il contratto tra le parti costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato (come, peraltro, emerge chiaramente dal fatto stesso che le parti abbiano pattuito un compenso aggiuntivo per l’ipotesi di esito vittorioso della gara), con l’importante conseguenza che il raggiungimento del punteggio di sbarramento, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non costituiva un requisito minimo di esatto adempimento della prestazione. Questo obiettivo non era oggetto della prestazione non essendo mai stato concordato tra le parti, tanto più che per il raggiungimento dello stesso concorreva l’assegnazione di un punteggio di tipo discrezionale e non oggettivamente qualificabile.
La controparte ha, dunque, assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato di aver predisposto tutti i punti della relazione di sua competenza in maniera completa, previo confronto con la Società opponente, come risulta dallo scambio di corrispondenza antecedente alla consegna, nel rispetto dei canoni di diligenza e perizia verificabili sotto il profilo oggettivo. L’opponente inoltre ha provveduto a controllare tutta la documentazione da inviare, inclusa e la relazione tecnica rispetto alla quale non ha riscontrato alcuna carenza. Diversamente, ove avesse ritenuto la relazione “insufficiente”, ben avrebbe potuto richiedere revisioni aggiunte il rifacimento integrale di taluni punti; cosa che tuttavia non risulta dalla documentazione probatoria allegata al caso.
Per il Tribunale non si ravvisa pertanto alcun inadempimento rispetto all’obbligazione assunta e la prestazione è stata correttamente eseguita, con conseguente diritto di quest’ultima al compenso pattuito.
CONCLUSIONI
Pertanto la stesura della relazione tecnica da parte di un soggetto terzo costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi il pagamento del compenso è svincolato dall’esito della procedura di gara, anche nel caso di esclusione per mancato raggiungimento del punteggio di sbarramento nell’offerta tecnica.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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