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OFFERTA TECNICA TROPPO LUNGA? NON È MOTIVO DI ESCLUSIONE SE MANCA ESPRESSA PREVISIONE SANZIONATORIA

By Agosto 1, 2025No Comments

Il Tribunale Amministrativo di Salerno ha statuito che, qualora il superamento del limite di pagine dell’offerta tecnica non sia configurato chiaramente da documentazione di gara con relativa sanzione, esso non comporti l’esclusione dalla procedura.

IL CASO

Con la pronuncia n.1298/2025 il Tar Campania ha modo di definire le caratteristiche che definiscono vincolante la clausola di fissazione dei limiti dell’offerta tecnica contenuta nella documentazione di gara. Confermando la linea tenuta dalla recente giurisprudenza, ossia quella che si fonda sul favor partecipationis piuttosto che sull’esclusione formale dell’operatore.

Nel caso in questione un operatore economico ha presentato ricorso al Tar per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di lavori sollevando, tra i motivi a fondamento dell’impugnazione, la violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica da parte dell’aggiudicataria. In conseguenza di ciò, infatti, il ricorrente riteneva che la Commissione di gara avrebbe dovuto assegnare un punteggio pari a zero.

Il Tribunale non condivide tali argomentazioni in quanto la dicitura “5 pagine fronte/retro” contenuta nel disciplinare non è di per sé idonea a stabilire se la lex specialis avesse inteso riferirsi alle facciate o alle pagine, e, in ogni caso, il disciplinare non prescrive alcuna sanzione per il caso del suo superamento.

LA DECISIONE

Secondo il TAR, per considerare vincolante il limite massimo di pagine dell’offerta tecnica, la lex specialis deve contenere due elementi chiave:

  1. Una prescrizione chiara e inequivoca.
  2. Una sanzione espressa in caso di violazione, come l’esclusione dalla gara.

In assenza di questi elementi, alla clausola recante la fissazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica andrebbe al più ascritta la natura di norma dispositiva imperfetta, in quanto non assistita da una specifica sanzione.

Le clausole ambigue devono essere interpretate in senso favorevole alla partecipazione alla procedura, nel rispetto del principio del favor partecipationis e della finalità sostanziale della gara, che è individuare l’offerta migliore nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e concorrenza. Come afferma il Tribunale, “la procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice dovendo al contrario mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole della concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario”.

Pertanto, in assenza di vincoli sanzionatori “la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l’offerente, il quale ha però tutto l’interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto”.

CONCLUSIONI

Qualora la lex specialis prescriva una limitazione dimensionale per la presentazione dell’offerta tecnica, senza una relativa sanzione in caso di violazione della stessa, si configura una “norma dispositiva imperfetta”. In questo caso l’operatore economico nella stesura della propria relazione deve bilanciare il proprio interesse a presentare un’offerta tecnica chiara ed efficacie con la sinteticità richiesta dalla Stazione Appaltante.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.