Il Consiglio di Stato ammette che, ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali, le consorziate possano inequivocabilmente spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate.
IL CASO
Con sentenza del 30 luglio 2025 n. 6754 il Consiglio di Stato respinge l’appello in quanto infondato in tutti i motivi di doglianza presentati. In particolare, tra i motivi sollevati andiamo ad analizzare la parte in cui i giudici di Palazzo Spada definiscono la validità, ai fini dell’ammissione alla procedura, dei requisiti tecnici certificati per l’aver eseguito un determinato servizio analogo a quello di affidamento.
Il ricorrente sollevava l’irregolarità di uno dei requisiti per la qualificazione alla procedura di gara presentati dall’aggiudicataria. Ciò in quanto tale servizio sarebbe riconducibile non all’aggiudicataria ma al Consorzio di cui la stessa è consorziata, il che escluderebbe che questa possa giovarsene per dimostrare la qualificazione nella procedura di cui trattasi. Si contestava di aver presentato una certificazione inidonea e fuorviante, configurando anche la causa di esclusione di cui all’articolo 98, terzo comma, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, per aver “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.
LA DECISIONE DEI GIUDICI
Ai fini di fornire un chiarimento sulla validità dei requisiti di ammissibilità alle procedure di gara, i Giudici puntualizzano che il motivo sollevato è inammissibile anche analizzando i documenti di gara. Infatti la lex specialis identifica il requisito di capacità tecnica richiesto non già nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione di servizi di biglietteria.
“Pertanto, il requisito non richiedeva di provare l’imputazione giuridica di contratti di servizi museali, bensì l’esecuzione di tali servizi.” L’aggiudicataria, presentando le certificazioni dell’esecuzione del servizio svolto, dimostrava che questo era stato eseguito dalla stessa quale consorziata esecutrice per il consorzio di cooperative con cui partecipava.
Come sottolineato nella decisione del Tribunale: “Sul piano giuridico, inoltre, sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, le consorziate possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica. Ne consegue inequivocabilmente che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate”.
Questa interpretazione trova fondamento anche nell’equiparazione, ormai consolidata dalla giurisprudenza amministrativa, dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (cfr. Cons. Stato, Sezione quinta, 5 aprile 2024, n. 3144).
Infine, una puntualizzazione interessante, riguarda anche l’arco temporale posto a dimostrazione dei suddetti requisiti. Palazzo Spada ricorda che: “il triennio va determinato a ritroso, in base alla data di pubblicazione del bando di gara”. Pertanto, tale arco temporale, può non ricomprendere una antecedente annualità solare completa ma soltanto i mesi che concorrono a completare l’anno di riferimento.
CONCLUSIONI
In conclusione in caso di Consorzi, le Consorziate possono spendere, ai fini del possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura di gara, i requisiti delle attività che le stesse hanno svolto in qualità di consorziare esecutrici designate, purché ciò sia debitamente certificato.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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