L’ANAC, con recente delibera, evidenzia che le stazioni appaltanti non possono inserire nel disciplinare di gara requisiti tecnico-professionali, a pena esclusione, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice.
A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni operatori economici avverso una procedura avviata per l’affidamento di servizi di igiene urbana, l’ANAC con delibera n.284 del 23 luglio 2025 ha evidenziato l’illegittimità della documentazione di gara, nella parte in cui chiedeva, quali requisiti tecnico professionali, necessari ai fini della partecipazione alla procedura quali: un fatturato specifico calcolato con riferimento al triennio e non ai dieci anni; clausole territoriali per la presenza di un cantiere nel comune di riferimento; la disponibilità di mezzi e attrezzature già in sede di gara; il possesso di due certificazioni a pena di esclusione.
QUANDRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A fondamento del proprio parere ANAC individua il seguente quadro normativo di riferimento:
-Articolo 10 comma 3 D.Lgs. 36/2023: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto…”
-Articolo 100, comma 10, 11 e 12 D.Lgs. 36/2023, come modificato dal Correttivo 209/2024. In particolare il comma 12 nella parte in cui sottolinea che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo”.
PARERE DI ANAC
Come sottolinea ANAC la formulazione del comma 12 del sopra richiamato articolo 100, non lascia spazio ad interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dal medesimo articolo.
Pertanto, le stazioni appaltanti, possono porre a base di gara soltanto i requisiti di partecipazione indicati dall’articolo 100 o da altre leggi speciali, pur modulandone discrezionalmente il contenuto in ragione delle caratteristiche dell’affidamento.
Quindi l’introduzione di requisiti ulteriori, oltre a porsi in contrasto con le citate norme, limita la concorrenza. Ne consegue che le clausole introdotte nel caso in esame dalla Stazione Appaltante violano la normativa codicistica e sono da annullare.
Nello specifico:
- Le clausole di territorialità e le clausole escludenti il mancato possesso delle certificazioni non possono essere qualificate quali requisiti escludenti, ma possono essere introdotti nella documentazione di gara come requisiti premiali.
- Il requisito del fatturato specifico è un requisito tecnico-professionale, non economico-finanziario e deve essere comprovato sulla base di contratti analoghi eseguiti nell’ultimo decennio.
- Disponibilità di mezzi e attrezzature già al momento della partecipazione alla procedura, non vi è ratio a fondamento di tale richiesta, in quanto oltre ad essere un aggravio irragionevole per gli operatori economici, nell’aleatorietà dell’esito della procedura, non incide sull’affidabilità del concorrente, ma limita la partecipazione alla gara.
L’ANAC invita pertanto la Stazione Appaltante ad annullare la procedura entro un termine di 30 giorni, qualora ciò non avvenisse l’Autorità sarà legittimata ad impugnare in sede giudiziale la documentazione di gara esaminata.
CONCLUSIONI
ANAC ricorda la non derogabilità della normativa codicistica sulle clausole di esclusione dalla procedura di gara. Pertanto l’introduzione nella lex specialis di ulteriori requisiti che violano le norme e limitano la concorrenza, rendono la documentazione di gara nulla o annullabile.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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