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QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI: le novità del REGOLAMENTO ANAC da sapere

By Agosto 29, 2025No Comments

Con la Delibera ANAC n.334 del 30 luglio 2025 è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La disciplina relativa all’obbligo di qualificazione era stata prevista con il Codice dei contratti pubblici 36/2023, in particolare all’articolo 63 e relativo Allegato II.4, e recentemente aggiornata con il D.L. 209/2024.

 Di seguito vediamo gli aspetti più rilevanti contenuti nel Regolamento per l’acquisizione e il mantenimento della qualifica:

CHI DEVE QUALIFICARSI?

La qualificazione è obbligatoria per stazioni appaltanti e centrali di committenza per l’affidamento e l’esecuzione di contatti:

– di lavori di importo superiore a 500.000 euro;

– di servizi e forniture oltre le soglie per affidamenti diretti.

Sono esclusi: alcuni soggetti particolari individuati dal Regolamento, gli appalti per lavori in somma urgenza, quelli esclusi nei settori ordinari e le procedure svolte all’estero.

Si sottolinea che, i soggetti esclusi dall’obbligo di qualificazione, devono comunque accedere al servizio on-line per dichiarare l’esclusione ai fini dell’ottenimento del CIG.

LA QUALIFICAZIONE ORDINARIA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO E PER LA FASE DI ESECUZIONE

La qualificazione ordinaria si ottiene presentando domanda, esclusivamente tramite il servizio on-line sul portale ANAC, ed ha durata biennale dalla data di presentazione della stessa. Il possesso dei requisiti che non sono automaticamente verificabili deve essere presentato con autodichiarazioni del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

I criteri di qualificazione (come definiti nell’Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36/2023) riguardano:

Ÿ presenza di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;

Ÿ sistema di formazione e aggiornamento del personale;

Ÿ numero di gare svolte di importo superiore a euro 150.000 nel quinquennio antecedente la data della domanda di qualificazione;

Ÿ assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati alle banche dati dell’Autorità;

Ÿ disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;

Ÿ l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione;

Ÿ la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

Ÿ l’efficienza decisionale nella conclusione della fase di affidamento;

Ÿ ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza per acquisizioni sotto 500.000 euro per il settore di qualificazione dei lavori e sotto la soglia europea per il settore di qualificazione dei servizi e forniture;

à La qualificazione per la fase di esecuzione è automatica per chi ottiene la qualificazione per la fase di progettazione e affidamento.

Per eseguire contratti di importi superiori rispetto a quelli per cui si è acquisita la qualificazione ordinaria si deve presentare apposita domanda e soddisfare i requisiti contenuti nelle tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4, che riguardano in particolare:

Ÿ il rispetto dei tempi di pagamento;

Ÿ il rispetto degli obblighi di comunicazione verso ANAC;

Ÿ la formazione e l’aggiornamento del personale.

ASSEGNAZIONE D’UFFICIO

Se un ente non qualificato deve affidare un appalto sopra soglia, l’ANAC può designare d’ufficio una stazione appaltante qualificata disponibile. La domanda di assegnazione d’ufficio, prodotta sempre a mezzo informatico, può essere presentata esclusivamente a seguito di esito negativo dell’interpello. La procedura si conclude normalmente in 15 giorni. L’Autorità invierà alle stazioni appaltanti selezionate la richiesta di disponibilità allo svolgimento della fase di affidamento o/e di esecuzione, richiedendo alle stesse di indicare unitamente alla propria disponibilità i costi che prevede di sostenere per lo svolgimento della procedura di gara o per l’esecuzione del contratto, con possibilità di sospensione per integrazioni. Entro 3 giorni dalla richiesta le Stazioni Appaltanti o CUC interpellate devono comunicare la propria disponibilità o eventualmente giustificare l’impossibilità.

LA QUALIFICAZIONE CON RISERVA

Qualificazione con riserva, è una soluzione eccezionale prevista dal Codice all’articolo 63, comma 13. È una soluzione temporanea prevista per enti di nuova istituzione, riorganizzati o che non raggiungono i punteggi minimi per circostanze oggettive ed eccezionali. La domanda, da presentarsi online, è concessa per un periodo di 12 mesi decorrenti dal provvedimento dell’Autorità, alla scadenza dei quali obbligatorio presentare domanda di qualificazione ordinaria. La richiesta di rinnovo della qualificazione con riserva può essere concessa una sola volta (salvo casi eccezionali) previa istanza adeguatamente motivata.

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Una volta acquisita la qualifica le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adoperarsi per il mantenimento della stessa, rispettando i relativi impegni previsti dal Codice. Infatti, se nel corso dei 2 anni dalla qualificazione, la Stazione Appaltante incorre in variazioni o perdita di requisiti, ha l’obbligo di comunicarlo entro 15 giorni all’Autorità. La perdita dei requisiti non retroagisce sugli appalti già in corso.

In caso di ommessa o mendace comunicazione si incorrerà in responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari.

TESTO COMPLETO DEL REGOLAMENTO 

https://www.anticorruzione.it/-/del.334-30.07.2025

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.