Secondo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Amministrativo di Brescia, la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che essa stessa ha posto a presidio della procedura di gara. Inoltre si richiamano gli operatori economici ad una maggiore diligenza nella preparazione della documentazione di gara.
IL CASO
Il Tar Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza n. 723 del 28 luglio 2025, conferma l’esclusione dell’operatore e l’infondatezza del ricorso. Nel dirimere la controversia richiama inoltre le stazioni appaltanti alla coerenza della condotta delle stesse, le quali sono tenute a rispettare, nello svolgimento della procedura, gli autovincoli disposti nella documentazione di gara.
Il caso in questione riguardava la violazione dei limiti del subappalto, per la categoria prevalente, da parte dell’operatore economico partecipante alla gara. Limiti che erano stati fissati dal disciplinare di gara.
Nell’esame dell’offerta dell’operatore, poi escluso, erano emersi due distinti profili di criticità: il primo relativo alla contraddittorietà tra la dichiarazione di non volersi avvalere del subappalto contenuta nel DGUE e l’indicazione di percentuali di subappalto di lavorazioni e di servizi contenuta nella domanda di partecipazione. La seconda relativa alla incompatibilità delle percentuali indicate con il disciplinare di gara.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
In fase di soccorso istruttorio era stata data la possibilità, all’operatore, di chiarire il contenuto dell’offerta, ma come sottolinea il Tribunale, in tale sede è possibile correggere solo un asserito errore materiale, un refuso, dovendo viceversa escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell’offerta. L’errore o l’ambiguità devono essere facilmente individuabili e anche altrettanto agevolmente emendabili, senza ricorrere ad uno sforzo ricostruttivo della stazione appaltante. L’operatore economico, in tale sede, correggeva il DGUE dicendo di volersi avvalere del subappalto, ma non correggeva la percentuale dichiarata (comunque superiore a quanto ammesso dalla documentazione di gara). Il Tribunale sottolinea come la diligenza richiesta agli operatori economici nei contratti pubblici è superiore alla media, e l’amministrazione non può sopperire a imprecisioni che l’operatore qualificato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
Inoltre secondo il principio dell’autovincolo, la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, tutelando l’affidamento e la parità di trattamento tra i concorrenti.
Il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante comporta che la stessa sia obbligata al rispetto della legge di gara, sicché l’individuazione del contraente deve avvenire sulla scorta delle regole indicate fin dall’inizio. Quale corollario di tale principio, la lex specialis deve essere interpretata in termini letterali, in modo da evitare la formazione di regole nuove in corso di procedura, a tutela sia dell’affidamento sia della parità di trattamento dei concorrenti.
Da ciò ne consegue la corretta esclusione dell’operatore economico.
CONCLUSIONI
In sede di soccorso istruttorio sono sanabili solo ambiguità dell’offerta presentata, se facilmente individuabili e agevolmente emendabili, e che non modifichino il contenuto dell’offerta presentata. Inoltre qualora le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa codicistica, dispongano limiti nella documentazione di gara a presidio dello svolgimento della stessa, essi devono essere rigorosamente rispettati dalla stessa tutelando l’affidamento e la parità di trattamento tra i concorrenti.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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