In data 10 Settembre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 127 che reca “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, questa norma rileva in quanto contiene anche un’integrazione in materia di appalti.
Ci troviamo pertanto di fronte ad una nuova modifica del Codice dei Contratti Pubblici, che dalla data della sua pubblicazione è andato incontro a svariate modifiche, soprattutto nell’ultimo anno.
LE SPECIFICHE MODIFICHE AL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nello specifico il D.L. 127 ha introdotto, all’articolo 5, alcune modifiche all’articolo 108 del D. Lgs 36/2023, che detta i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
In particolare, al comma 2, contiene l’elenco degli appalti che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il D.L. aggiunge la lettera f-bis: “i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Includendo pertanto questi contratti tra quelli aggiudicabili mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La seconda modifica al presente articolo riguarda il comma 4, il quale, nella sua previsione originale, dispone che: “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi (quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,) di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all’oggetto dell’appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. […]. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento”.
Con il decreto si aggiunge il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché “le competenze tecniche dei conducenti”.
Pertanto, con le modifiche introdotte dal Decreto si includono, ai fini del calcolo del punteggio economico entro il 10%, anche i contratti di traporto scolastico per uscite didattiche. Tale inclusione, seppur con l’obiettivo di implementare la sicurezza di questi traporti, pare essere una forzatura, in quanto include tale servizio in una previsione che riguarda “i beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici”.
L’obiettivo di tali modifiche, realizzato valorizzando la qualità del trasporto a discapito del valore economico offerto per il medesimo, forse avrebbe potuto trovare la propria collocazione in un nuovo comma appositamente dedicato.
Impatto e Considerazioni Pratiche sulla Riforma
Tali modifiche, seppur marginali e sicuramente funzionali alla tutela del settore del trasporto per le uscite didattiche, contribuiscono a creare nuovi dubbi in merito all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice, in quanto sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti si trovano nuovamente a fronteggiare l’applicazione di nuove norme, dovendo tenere sempre un occhio alle disposizioni che modificano il Codice al fine di non incorrere in errori nella gestione delle procedure. Pertanto il quadro di applicazione del nuovo Codice 2023, che era stato introdotto proprio per semplificare il settore degli appalti, si trova nuovamente complicato da continue modifiche normative eterogenee tra loro.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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