Il Tar Calabria ha affrontato la questione del bilanciamento tra accesso agli atti e tutela della segretezza, seguendo la linea interpretativa tracciata dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui la decisione dell’Amministrazione, in merito all’ostensione, deve essere sempre proporzionale agli interessi da tutelare.
IL CASO
Il TAR Calabria si è espresso con sentenza n.1487 del 22 settembre 2025 in merito al ricorso presentato dall’operatore economico arrivato secondo in una procedura di affidamento, contro la stazione appaltante per avergli negato l’accesso completo all’offerta tecnica dell’aggiudicatario. Il ricorrente aveva richiesto l’accesso all’offerta tecnica non oscurata per verificarne la legittimità e tutelare i propri interessi. La stazione appaltante, su opposizione dell’RTI aggiudicataria, non ha concesso l’accesso totale alla documentazione, negando la visione integrale dell’offerta tecnica, motivando il diniego con la presenza di segreti tecnici e commerciali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Tribunale, per dirimere la questione, prende a riferimento sia la normativa nazionale, ed in particolare il D.Lgs. 36/2023 agli articoli 35 (Accesso agli atti e riservatezza) e 36 (Norme procedimentali e processuali in tema di accesso), sia la normativa comunitaria, in particolare la Direttiva 2014/25/UE (Direttiva “Settori Speciali”) nei seguenti articoli:
– Articolo 39 (Trasparenza) che impegna le amministrazioni a garantire la trasparenza delle procedure di appalto;
– Articoli 70 e 75 che riguardano le modalità di comunicazione e le informazioni da fornire ai candidati e offerenti.
In particolare ha richiamato una recente ordinanza del 10 giugno 2025, causa C-686/24 della Corte di Giustizia UE che ha stabilito l’interpretazione vincolante di queste norme, affermando che: “l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli artt.70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso ad un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
Da tale pronuncia consegue che l’articolo 36 D.Lgs 36/2023 esige il bilanciamento tra il diritto di difesa dell’operatore che formula istanza di accesso e quello alla riservatezza dell’operatore economico che si oppone a tale istanza, dovendo essere disapplicato nella parte in cui non prevede tale bilanciamento o dovendo, comunque, essere interpretato in senso conforme al diritto unionale.
DECISIONE DEL TAR
Il TAR Calabria ha rilevato che, nel caso di specie, la stazione appaltante non aveva né motivato adeguatamente il diniego, né aveva valutato la possibilità di un accesso parziale (oscuramento solo delle parti veramente segrete), violando pertanto il principio di proporzionalità oltre a non aver condotto un’istruttoria approfondita per verificare concretamente l’esistenza dei segreti commerciali vantati dall’aggiudicataria.
Per il Tribunale, alla luce della richiamata disciplina, interpretata secondo la giurisprudenza comunitaria, occorre procedere ad un esame dei contrapposti interessi di cui sono portatrici la ricorrente e la controinteressata, onde verificare se, nella vicenda in esame, l’Amministrazione, negando l’accesso alla offerta tecnica, abbia correttamente operato il riferito bilanciamento.
“Applicate tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi, innanzitutto, che la decisione della amministrazione di negare integralmente l’accesso all’offerta tecnica non sia condivisibile, giacché in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di adottare la soluzione che comporta il sacrificio minore per il diritto fondamentale che si intende comprimere, senza che quest’ultimo risulti del tutto vanificato.”
Il Giudice, avuto riguardo al bilanciamento degli interessi utilizzando il principio di proporzionalità tra trasparenza e tutela dei segreti tecnici commerciali, ha ritenuto nel caso in esame di dare prevalenza, con i prescritti limiti, alla trasparenza. Pertanto dispone che l’Amministrazione resistente debba consentire il diritto di accesso alla ricorrente, operando, tuttavia, preliminarmente un’approfondita ulteriore istruttoria, nel contraddittorio con la controinteressata, al fine di verificare, secondo le coordinate ermeneutiche che si sono esposte, quali parti e solo quelle siano effettivamente riconducibili al know-how da tutelare.
CONCLUSIONI
Il Tribunale, nel disporre l’accesso alla documentazione tecnica della controparte, ha richiamato l’Amministrazione all’utilizzo del principio di proporzionalità, che trova il proprio fondamento sia nel diritto nazionale che in quello comunitario. Ciò al fine di una verifica concreta sui singoli casi di specie per poi, eventualmente, oscurare preventivamente solo le parti dell’offerta che contengano effettivi segreti commerciali, tentando così di contemperare le opposte esigenze.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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