Il Ministero chiarisce che i confini quantitativi e qualitativi tra subappalto e subaffidamento non sono così netti. Infatti è possibile che, anche al di sotto di tali limiti, si configuri un subappalto.
IL QUESITO POSTO AL MIT
Un operatore economico ha presentato alla stazione appaltante una comunicazione di subaffidamento con oggetto “opere in cemento armato” di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione e inferiore ai 100.000 euro. La stazione appaltante, che pone il quesito al Ministero, ha il dubbio se l’attività sia da ricondurre ad un subappalto piuttosto che ad un subaffidamento in quanto è riconducibile ad un lavoro e non a “noli a caldo o fornitura con posa in opera”.
IL QUADRO NORMATIVO
Perché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge richiamati dall’articolo 119, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto: si configura un subappalto se l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore).
Mentre la seconda parte del comma 2 del citato articolo 119 assimila al subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
IL PARERE DEL MIT
Il Ministero, con Parere n.3656 del 02/10/2025, in primis fornisce una chiara distinzione quantitativa e qualitativa tra subappalto e subaffidamento per le attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo:
| SUBAPPALTO |
SUBAFFIDAMENTO |
| Affidamento di parte dell’opera o del servizio che richiede organizzazione di mezzi e rischi in capo al subappaltatore.
È soggetto a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. |
Riguarda attività strumentali e accessorie non all’oggetto principale del contratto.
Non è soggetto al regime di autorizzazione, ma solo a una comunicazione preventiva alla stazione appaltante. |
| Requisiti:
soglia quantitativa importo superiore al 2% dell’appalto globale o ai 100.000 Euro. O soglia qualitativa incidenza della manodopera superiore al 50% del costo |
Requisiti:
soglia quantitativa importo inferiore al 2% dell’appalto globale e 100.000 Euro. E soglia qualitativa incidenza della manodopera inferiore al 50% del costo. |
Il legislatore ha voluto, dunque, stabilire una soglia al di sopra della quale un contratto stipulato dall’appaltatore con terzi viene qualificato in ogni caso come subappalto, ai fini della disciplina dei contratti pubblici, a prescindere da ogni approfondimento circa la relativa natura.
Tuttavia, il Ministero sottolinea come, il rimanere al di sotto di tali soglie non esclude necessariamente che si sia in presenza di un subappalto. Ciò si evince sia dalla lettura del comma 16 dell’articolo 119: “Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”. Pertanto anche in questi casi, se necessaria l’autorizzazione della stazione appaltante non si può configurare un subaffidamento; sia dall’interpretazione giurisprudenziale (Tar Roma, sez. I bis, sent. n. 7826 del 14/06/2022) secondo cui anche i contratti che restano al di sotto delle soglie dettate dalla norma possono essere subappalti se: “il contratto che l’appaltatore stipula con un terzo possiede la causa tipica di un contratto di appalto e ove le relative prestazioni non presentino carattere puramente strumentale e accessorio e siano dirette nei confronti del ’Amministrazione, e non della struttura organizzativa dell’affidatario”.
CONCLUSIONI
La stazione appaltante dovrà vagliare tutti gli aspetti del subcontratto per addivenire ad un corretto inquadramento dello stesso, anche qualora teoricamente siano rispettati i limiti al di sotto dei quali potrebbe configurarsi un subaffidamento.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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