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IL TAR LOMBARDIA sanziona la condotta INCOTROLLATA dell’impiego dell’AI nelle memorie difensive

By Novembre 8, 2025No Comments

Nel caso in esame il TAR Lombardia contesta l’utilizzo incontrollato dell’impiego dell’AI negli scritti a sostegno della propria tesi in tribunale. Condotta che mina il corretto contradditorio processuale il dovere dell’avvocato di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

IL CASO E LA CONDOTTA ILLECITA

Questo si legge all’epilogo della sentenza n.3348/2025 del TAR Lombardia, il quale ha sollevato la questione e ha dovuto richiamare la difesa di parte ad una condotta conforme.

La quaestio iuris, nel caso di specie, riguardava la non ammissibilità alla classe successiva di un’alunna, contro il cui provvedimento sono ricorsi i familiari dell’alunna con il loro legale, il quale, per avvalorare la posizione della parte, ha impiegato citazioni di tribunali amministrativi non verificate, estrapolate con l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Durante l’analisi delle difese, il Tribunale ha infatti riscontrato che molti precedenti giurisprudenziali richiamati dal legale di parte risultavano essere non pertinenti e del tutto scorretti:

  • Le sentenze citate dall’avvocato della difesa che volevano vertere sul sostegno della tesi secondo cui il diniego all’accesso renderebbe di per sé illegittima la non ammissione all’anno successivo ad un controllo approfondito si rivelano non pertinenti in quanto sentenza citata: “Consiglio di Stato n. 4390 del 2017 ha ad oggetto una controversia in materia urbanistica ed edilizia, mentre la sentenza T.A.R. Cagliari n. 869 del 2021 ha ad oggetto l’impugnazione di un diniego di condono edilizio”.
  • Non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal piano didattico personalizzato applicate a ciascuna verifica effettuata, anche in questo caso si rileva che la giurisprudenza citata a sostegno di questa tesi è erronea: “Tar Bologna n. 753 del 2020 ha ad oggetto un diniego di nulla osta per l’attività di volo da diporto o sportivo, mentre la sentenza T.A.R. Lombardia, Milano n. 1386 del 2021 riguarda un diritto di accesso nella materia della tutela degli animali”.
  • La pronuncia richiamata a sostegno dell’insufficienza del numero di verifiche effettuate per valutare l’alunna è inesatta in quanto: “A.R. Campania n. 5236 del 2021 ha ad oggetto una controversia in materia di gestione di centri di accoglienza, mentre la sentenza T.A.R. Marche n. 251 del 2020 ha ad oggetto una controversia sulla corresponsione di un’indennità in materia di pubblico impiego.

LA PRONUNCIA DEL GIUDICE E IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Per il richiamo a pronunce non pertinenti e a massime riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti, a completamento della propria pronuncia sul caso in esame, il Tribunale Amministrativo dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Giudice rileva che “Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto”, oltre a rendere ulteriormente oneroso l’operato dei giudici che devono provvedere ad un controllo della giurisprudenza citata.

A propria difesa il difensore (in sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti) afferma di aver citato nel ricorso precedenti giurisprudenziali reperiti mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.

Il Collegio ritiene che ciò non sia una giustificazione, infatti a tale circostanza non si può riconoscere una valenza esimente. La sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre l’avvocato ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale in osservanza del principio della centralità della decisione umana.

CONCLUSIONI

Ancora una volta ci troviamo di fronte all’errato impiego dello strumento dell’Intelligenza Artificiale, che se non utilizzata correttamente si rivela uno svantaggio e non un vantaggio. L’utilizzo dell’AI necessita sempre del controllo umano al fine di validarne i contenuti, soprattutto quando viene impiegata in settori specifici e di rilevanza sociale come quello giudiziario. L’errata condotta in questo senso può ripercuotersi anche sulla difesa in giudizio dei ricorrenti, oltre che sulla posizione del difensore pressapochista.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.