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Per il TAR CATANIA il lavoro autonomo non rientra nel concetto di “manodopera”

By Novembre 21, 2025No Comments

Una recente sentenza del TAR Sicilia fornisce un’interpretazione nuova su le seguenti tematiche: la qualificazione dei servizi standardizzati e il calcolo dell’alta intensità di manodopera.

IL CASO

La vicenda giudiziaria su cui il Tar Catania si è pronunciato con sentenza 3260/2025, ha avuto origine dall’impugnazione di un appalto per l’affidamento di un servizio di formazione sulla sicurezza sul lavoro del personale autista/soccorritore. La seconda classificata, ha contestato la legittimità dell’aggiudicazione, sostenendo da un lato l’illegittimità dell’uso del criterio del prezzo più basso per un servizio che riteneva complesso e non standardizzato, dall’altro la sua natura di servizio ad alta intensità di manodopera.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

La sentenza del Tribunale, nel respingere il ricorso, ha fornito la sua definizione in relazione al caso di specie:

  1. SERVIZIO STANDARDIZZATO – Un servizio di formazione può essere consideratostandardizzato, e quindi aggiudicabile al prezzo più basso, quando il bando ne definisce minuziosamente contenuti, tempi, luoghi e metodologie, lasciando margini irrilevanti per l’innovazione o la personalizzazione.

Il servizio oggetto dell’appalto può definirsi “standardizzato” in quanto le attività richieste non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, contemplando, nella sostanza, l’esecuzione di compiti ripetitivi e standardizzati. Dal capitolato tecnico, infatti, risultano previamente e pienamente definiti sia i contenuti minimi dei corsi di formazione che le caratteristiche e le modalità di erogazione di questi, dei quali sono dettagliatamente indicati i luoghi, la durata, la metodologia didattica, le dotazioni tecniche, i materiali didattici etc, tutti elementi e condizioni che contribuiscono a limitare i margini di personalizzazione, escludendo in sostanza la possibilità di significativi margini qualitativi del servizio appaltato.

Stante le predette considerazioni tale servizio può dirsi standardizzato in quanto non può essere espletato che in unica modalità, e ciò giustifica la scelta che l’amministrazione ha ritenuto più idonea a soddisfare le proprie esigenze, ossia di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo.

In questa valutazione, a parere di chi scrive, il Tribunale però sembrerebbe non aver tenuto conto della qualità del personale docente coinvolto, non considerando pertanto il know how alla base della scelta del formatore, equiparando la formazione effettuata da un personale docente ad una mera “lezione registrata” ad ascolto passivo.

  1. SERVIZIO AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA – Nel determinare se un servizio è ad alta intensità di manodopera, ai fini dell’applicazione della normativa sugli appalti, devono computarsi esclusivamente i costi dellavoro subordinato, escludendo quelli riconducibili al lavoro autonomo.

Sono ad alta intensità di manodopera: “I contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’imposto complessivo dei corrispettivi”.

L’articolo 41, comma 13, del Codice menziona espressamente come parametro di determinazione del costo medio del lavoroi valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”, così lasciando intendere che il costo della manodopera, ed il concetto stesso di manodopera, debbano riferirsi solo ai rapporti di lavoro subordinato per la disciplina dei quali soltanto si applicano i CCNL.

“La restrizione al solo lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. si spiega, peraltro, alla luce della “ratio” della disciplina in parola, che è quella di assicurare non solo la serietà ed affidabilità dell’offerta… ma anche la tutela della posizione del prestatore di lavoro che, nell’ipotesi di subordinazione, è di debolezza economica e giuridica. Analoghe esigenze non si pongono, al contrario, per il lavoro autonomo

Nel caso concreto il Tribunale ritiene valide le motivazioni, rese in sede di giustificazione dalla aggiudicataria, per cui il costo riferito ai docenti esterni (lavoratori autonomi), ammonta a € 74.880,00, mentre il monte costi della manodopera subordinata è di € 69.112,91, che incide per il 33,97% sul costo complessivo del servizio offerto (€ 203.457,70). Conseguentemente deve escludersi che il servizio in questione rientri tra quelli ad alta intensità di manodopera, essendo rilevabile una percentuale al di sotto del 50%.

CONCLUSIONI

Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente, confermando che il servizio di formazione alla sicurezza sia da ritenere un servizio standardizzato e che quindi la scelta del criterio del prezzo più basso fosse legittima.

Inoltre ha definito il lavoro autonomo quale non rientrante nel calcolo della manodopera di un servizio d’appalto, con possibili conseguenze negative sulla salvaguardia del personale impiegato sull’appalto.

 

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.