Con la Sentenza n. 9120 del 2025 il Consiglio di Stato ammette aggiustamenti all’offerta economica in sede di verifica qualora sopraggiungano aggiornamenti al CCNL.
IL CASO
Il caso in esame ha ad oggetto un servizio di ristorazione collettiva. La società aggiudicataria aveva presentato un’offerta economica calcolata sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) vigenti al momento della presentazione. Tuttavia, nel corso della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, è entrato in vigore un nuovo CCNL di settore, che determinava un significativo aumento degli oneri salariali.
La stazione appaltante, pur riconoscendo questo aumento di costo, in sede di verifica di anomalia ha ritenuto l’offerta sostenibile, considerando ammissibili una serie di elementi giustificativi presentati dall’operatore quali: una rivalutazione prudenziale già inclusa nell’offerta originaria, degli accantonamenti per imprevisti e, in via ulteriore, un consistente sconto postumo garantito da un fornitore della società.
LA QUESTIONE
La questione sollevata in giudizio è se sia legittimo, per una stazione appaltante, “bilanciare” un aumento sopravvenuto e cogente in una voce di costo come la manodopera con risparmi o condizioni vantaggiose su altre voci (come le forniture), al fine di dichiarare l’offerta economicamente sostenibile, mantenendo però invariato l’importo complessivo del corrispettivo.
In particolare ci soffermiamo sul motivo di appello che contestava la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicatario. La contestazione derivava dal fatto che il nuovo CCNL avrebbe aumentato i costi del lavoro rendendo l’offerta presentata dall’aggiudicatario in perdita, poiché questo aumento era superiore al margine di utile dichiarato. Inoltre si contesta l’aver “bilanciato” questo aumento con uno sconto postumo, e quindi potenzialmente inammissibile, offerto da un fornitore sulle derrate alimentari.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di appello.
Sulla sostenibilità economica e il nuovo CCNL il Tribunale ritiene ammissibile, in sede di verifica di anomalia, modificare la composizione delle singole voci di costo (come manodopera e derrate) a seguito di una sopravvenienza, come un nuovo CCNL, purché rimanga invariato l’importo complessivo dell’offerta e non vengano violati i minimi salariali di legge.
“Nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale”.
È lecito “compensare” un aumento del costo della manodopera con un risparmio in un’altra, come le derrate nel caso di specie, purché il prezzo totale non cambi. “Tali condizioni sono all’evidenza rispettate nel caso di specie poiché gli aggiustamenti contabili in sede di giustifiche sono riconducibili proprio all’obiettivo di assicurare la copertura del rincaro degli oneri per la manodopera.”
Nel caso di specie, comunque, il giudice ha verificato che l’aumento di costo era in realtà già coperto da accantonamenti prudenziali inclusi nell’offerta originaria (fondo imprevisti, fondo sicurezza). Pertanto, l’offerta rimane sostenibile anche senza dover fare ricorso allo sconto del fornitore.
Il Consiglio di Stato ha affermato che: “lo sconto successivo all’offerta può rientrare tra le “condizioni eccezionalmente favorevoli” previste dal codice degli appalti (articolo 97). Inoltre, non spetta alla Stazione Appaltante sindacare la sostenibilità economica di tale sconto per il fornitore, poiché la verifica deve concentrarsi sulla sostenibilità dell’offerta del concorrente.”
CONCLUSIONI
Con questa pronuncia il Consiglio di Stato sancisce che la modifica delle giustificazioni economiche relative all’offerta tecnica per far fronte a un CCNL sopravvenuto è legittima e il bilanciamento tra diverse voci di costo è ammesso dalla giurisprudenza. Da ciò si deduce che, in casi di modifiche sopravvenute non ipotizzabili in sede di presentazioni delle offerte, sia possibile procedere a modificare le singole voci dell’offerta purché rimanga invariato la voce totale del saldo finale dell’offerta presentata. Tale apertura parrebbe stridere con l’immodificabilità dell’offerta presentata, ammettendo la riallocazione di risorse, all’occorrenza, purché il valore complessivo dell’offerta rimanga invariato.
Dott.ssa Giulia Tronfi
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]


